Testo vigente
Preambolo
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 27 luglio 1928, n. 1925;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
#Comma 1
Il comune di Tufino, soppresso con R. decreto 27 luglio 1928, n. 1925, ed aggregato al comune di Roccarainola, ad eccezione della frazione Schiava aggregati al comune di Casamarciano, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Roccarainola, Casamarciano e Tufino.
Il Prefetto di Napoli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Roccarainola, Casamarciano e Tufino.
Art. 2
#Comma 1
L'organico dei ricostituito comune di Tufino e i nuovi organici dei comuni di Roccarainola e di Casamarciano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dieci posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 27 luglio 1928, n. 1925.
Al personale già in servizio presso i comuni di Roccarainola e di Casamarciano che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gararchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Il numero dieci posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 27 luglio 1928, n. 1925.
Al personale già in servizio presso i comuni di Roccarainola e di Casamarciano che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gararchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Comma 2
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Comma 3
Dato a Roma, addì 17 maggio 1946
Comma 4
UMBERTO
Comma 5
DE GASPERI - ROMITA
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 296. - FRASCA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 296. - FRASCA