REGIO DECRETO LEGISLATIVO

Concessione all'industria privata della ferrovia Circumflegrea.

Numero 485 Anno 1946 GU 10.06.1946 Codice 046U0485

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;485

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Testo vigente

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Preambolo

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

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Comma 1


È autorizzata la spesa di L. 1.300.000.000 per la costruzione della ferrovia Circumflegrea costituita:
1) da un tronco della lunghezza prevista in chilometri 27,500 che, partendo dai pressi della città di Napoli della ferrovia Cumana e, passando per gli abitati di Soccavo, Pianura, Quarto e per le spiagge di Licola e Cuma, verrà a ricongiungersi alla detta ferrovia Cumana presso la stazione di Fusaro;
2) da un tronco della lunghezza prevista in chilometri 4,200 che, partendo da Torregaveta raggiungerà la spiaggia di Miseno, e, con una diramazioni della lunghezza in km. 1,200, l'abitato di Monte Procroa.

Art. 2

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Comma 1


La spesa autorizzata con l'art. I sarà ripartita in dieci esercizi finanziari a cominciare da quello in corso.
Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 3

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Comma 1


La nuova ferrovia viene data in concessione alla Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) già concessionaria della ferrovia Cumana, subordinatamente alla accettazione da parte della Società medesima, mediante deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione da ratificarsi dall'assemblea dei soci dell'obbligo di provvedere, col corrispettivo a corpo di L. 1.300.000.000, corrispondente all'ammontare della spesa da essa prevista per il primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati), anche alle opere per eventuali varianti al progetto presentato prescritte dal Ministero dei trasporti su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchè a tutte le opere del secondo gruppo (completamento, armamento ed elettrificazione) all'acquisto del materiale rotabile ed all'esercizio senza alcun altro corrispettivo o sovvenzione da parte dello Stato.
Nel caso di inadempimento dell'obbligo assunta, la Società incorrerà nella decadenza della concessione così della nuova ferrovia come della ferrovia Cumana.

Art. 4

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Comma 1


La concessione della nuova ferrovia sarà regolata mediante convenzione da rendersi esecutoria, come gli eventuali atti addizionali, con decreto dei Ministri pei trasporti e per il tesoro.
La liquidazione ed il pagamento del corrispettivo di concessione avverrà a misura dell'esecuzione dei lavori del primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati) per importi non inferiori a dieci milioni.
Il pagamento delle rate liquidate avverrà entro i limiti della somma stanziata per ciascun esercizio finanziario senza interessi e con la trattenuta del 5% a garanzia del collaudo; l'ultima rata sarà trattenuta per intero sino a dopo il collaudo dell'intera ferrovia completata ed elettrificata.

Art. 5

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Comma 1


Il corrispettivo di concessione è esente dall'imposta generale sull'entrata.
Saranno registrati col pagamento dell'imposta fissa di registro:
a) la convenzione di concessione e gli eventuali atti addizionali;
b) gli atti da stipularsi per ogni proprietà dalla Società concessionaria per l'acquisto ed espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e le sue dipendenze.
Per le trascrizioni ipotecarie degli atti relativi per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni ed altri stabili di cui alla precedente lettera b) sarà applicata la semplice tassa fissa di L. 20.

Art. 6

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Comma 1


L'esecuzione delle opere è dichiarata urgente ed indifferibile agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.
Per le espropriazioni si applicano le norme degli articoli 57 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
La società concessionaria è esonerata dal pagamento di canoni e compensi per l'occupazione di aree pubbliche di pertinenza dello Stato e di altri enti pubblici.

Comma 2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

Comma 4

UMBERTO

Comma 5

DE GASPERI - LOMBARDI - CORBINO - SCOCCIMARRO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 258. - FRASCA