REGIO DECRETO LEGISLATIVO

Riforma dell'ordinamento della Corte di assise.

Numero 560 Anno 1946 GU 04.07.1946 Codice 046U0560

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560

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Testo vigente

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Preambolo

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

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Comma 1


In ogni distretto di Corte d'appello sono Istituite una o più Corti d'assise che costituiscono Sezioni di Corte di appello.
Con apposito decreto del Capo dello Stato sono stabiliti il numero delle Corti d'assise, la sede e la circoscrizione di ciascuna di esse, ed il numero minimo dei giurati per ciascun circolo.
Per uno stesso circolo possono essere istituite più Corti di assise.

Art. 2

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Comma 1


La Corte d'assise è composta:
a) di un presidente di Sezione di Corte d'appello, che la presiede;
b) di dieci giurati.

Art. 3

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Comma 1


I presidenti delle Corti d'assise sono nominati ogni anno con decreto del Capo dello Stato. Uno stesso magistrato può essere destinato a presiedere più Corti d'assise comprese nel medesimo distretto.
Per i procedimenti che si ritengono di lunga durata il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, può nominare un presidente supplente.

Art. 4

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Comma 1


La Corte di assise è convocata normalmente nella sede stabilita dal decreto di cui all'art.

Comma 2

1. Tuttavia il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, può ordinare, con decreto motivato, che la convocazione avvenga nella sede di un altro tribunale del distretto.

Art. 5

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Comma 1


Possono essere assunti all'ufficio di giurato, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti seguenti, senza distinzione di sesso:
a) essere iscritto nella lista elettorale politica;
b) avere non meno di trentacinque anni di età e non più di sessantacinque anni;
c) essere di buona condotta morale;
d) essere forniti della licenza elementare.

Art. 6

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Comma 1


Sono esclusi dall'ufficio di giurato coloro a cui carico risulti pendente procedimento penale per i reati importanti divieto di iscrizione nella lista elettorale.

Art. 7

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Comma 1


Non possono esercitare l'ufficio di giurato:
a) i magistrati, i funzionari e gli ausiliari dell'ordine giudiziario; gli avvocati e i procuratori legali iscritti negli albi, e gli esercenti il patrocinio legale davanti le preture;
b) i funzionari e gli agenti di pubblica sicurezza in attività di servizio;
c) i militari in servizio attivo delle Forze armate dello Stato.

Art. 8

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Comma 1


Sono dispensati dall'ufficio di giurato:
a) i Ministri o Sottosegretari di Stato;
b) i Senatori e i Deputati;
c) i Prefetti delle provincie;
d) i Ministri di qualunque culto.

Art. 9

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Comma 1


Nel mese di agosto antecedente la scadenza di ciascun biennio, in ogni comune una Commissione composta del sindaco, o di un suo rappresentante, di due membri della giunta comunale, designati dalla giunta stessa, e presieduta dal pretore del mandamento, o, in sua assenza, da un magistrato designato dal presidente del tribunale, cura la compilazione di un elenco, mediante sorteggio dalla lista elettorale di una serie di nominativi corrispondenti all'uno per mille del numero totale degli elettori iscritti.
L'elenco non dovrà comprendere meno di cinquanta e più di cinquecento nomi.
Ove si tratti di comune capoluogo di circolo comprendente più Sezioni di Corte di assise, l'elenco può raggiungere la cifra di mille nomi.
Nel procedere all'estrazione non si terrà conto di nominativi estratti relativi a persone aventi meno di trentacinque anni o più di sessantacinque anni di età.
Il numero delle donne da includersi nell'elenco uno potrà essere superiore al terzo del totale.

Art. 10

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Comma 1


Compilato l'elenco di cui all'articolo precedente la Commissione provvede, sul termine di due mesi, alle operazioni seguenti:
1) accerta, per ognuno dei nominativi, il concorso delle condizioni richieste dagli articoli 5 e 6 del presente decreto, invitando i singoli iscritti a fornire le informazioni occorrenti e completandole a mezzo degli agenti del comune o con richiesta alle autorità competenti;
2) cancella dall'elenco coloro che non posseggano i requisiti richiesti dalla legge;
3) dispone la pubblicazione dell'elenco, nella sua forma definitiva, mediante affissione per quindici giorni nell'albo pretorio del comune.
Ogni cittadino può, nel termine suddetto, presentare reclamo contro le cancellazioni, le omissioni e le indebite iscrizioni, depositandolo nella segreteria del comune che ne rilascia ricevuta.

Art. 11

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Comma 1


Decorso il termine della pubblicazione il sindaco trasmette l'elenco, il verbale ed i reclami presentati al presidente del tribunale della città capoluogo del circolo di Assise.

Art. 12

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Comma 1


Il presidente del tribunale ricevuto l'elenco, il verbale ed i reclami procede, con l'assistenza di due giudici e nel termine di quindici giorni, alle operazioni seguenti:
1) rivede e controlla gli elenchi di ciascun comune in base agli elementi raccolti ai sensi dell'art. 10;
2) decide sui reclami presentati aggiungendo e cancellando i nomi di coloro che furono omessi o cancellati o inscritti indebitamente;
3) forma l'albo dei giurati del circolo approvandolo mediante decreto e ne dispone la pubblicazione mediante affissione nell'albo pretorio.

Art. 13

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Comma 1


L'albo dura due anni e si rinnova al termine del biennio nelle forme indicate negli articoli che precedono.

Art. 14

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Comma 1


Nella prima quindicina del mese di dicembre precedente la scadenza del biennio, il presidente del tribunale capoluogo del circolo, in pubblica udienza e con l'assistenza del pubblico ministero, pone in un'urna portante l'indicazione a "giurati ordinari", un numero di schede corrispondente al numero dei giurati dell'albo; in ciascuna scheda e iscritto il nome, cognome, paternità e residenza di un giurato.
In una seconda urna portante l'indicazione "giurati supplenti" lo stesso presidente pone un numero di schede corrispondente al numero dei giurati a venti residenza nel comune dove ha sede il tribunale, osservate le norme del precedente capoverso.
Le urne vengono suggellate e sono custodite dal presidente del tribunale. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente del tribunale, dal pubblico ministero e dal cancelliere.

Art. 15

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Comma 1


Almeno otto giorni prima dell'inizio di ogni sessione il presidente della Corte di assise, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero, dei difensori degli imputati che devono essere preavvisati e di un funzionario di cancelleria, estrae dalla prima urna trentasei schede che non si riferiscano a persone indicate negli articoli 7 e 8.
Il numero delle schede riferentisi a persone di sesso femminile non potrà superare il terzo del totale.
Nella estrazione a sorte non si computano e si hanno per non estratti i nomi di colore i quali constino essere desunti o trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 6.
Almeno cinque giorni prima dell'apertura della sessione, il magistrato che ha proceduto all'estrazione a sorte delle schede provvede a far notificare, anche telegraficamente, ai giurati estratti, l'avviso del luogo, del giorno e dell'ora in cui ha principio la sessione ed in cui essi devono comparire.
I giurati, ai quali è stato notificato l'avviso, devono trovarsi presenti all'inizio della sessione salvo che ne siano dispensati, per legittimo impedimento, dal presidente della Corte di assise.

Art. 16

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Comma 1


Quando in uno stesso circolo seno stabilite due o più Corti di assise. Si faranno, nel modo prescritto dall'articolo precedente, tante estrazioni di giurati quante sono le Corti.
Quando le Assise, si tengono straordinariamente in un comune che non sia il capoluogo del circolo, le urne dei giurati ordinari saranno portate al presidente del tribunale del luogo in cui dovrà sedere la Corte, il quale farà estrazione dei trentasei giurati nella forma stabilita dall'articolo precedente e porrà quindi in un'urna i nomi dei giurati che risiedono nel comune ed iscritti nella lista definitiva del medesimo.

Art. 17

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Comma 1


Nel giorno stabilito per ciascun dibattimento, il presidente della Corte di assise in pubblica udienza e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se comparso e del suo difensore, fa l'appello nominale dei giurati estratti e chiama a prestar servizio dieci dei presenti nell'ordine della loro estrazione.
Il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio anche uno o due altri giurati in qualità di supplenti a seconda della prevedibile durata, della causa.
Se, per l'assenza dei giurati estratti o per altra causa non sia possibile costituire la giuria, il presidente estrae dalla seconda urna due schede, non comprese in esse quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giurato mancante, e dispone per l'immediata citazione anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva.
Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dalla seconda urna fino a che non sia possibile costituire la giuria.
Delle operazioni compiute deve essere fatta menzione nel processo verbale.
I giurati estratti dalla seconda urna, i quali si presentano, sono anch'essi chiamati a prestar servizio nell'ordine di estrazione.

Art. 18

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Comma 1


Nell'ordine in cui i nomi dei giurati sono chiamati dal presidente a far parte della giuria, il pubblico ministero e poscia l'imputato a mezzo del difensore, interpellati nell'ordine dal presidente, hanno facoltà di ricusarne cinque per ciascuno, senza addurre nessun motivo.
La ricusazione deve essere fatta al momento della interpellazione.

Art. 19

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Comma 1


Se il dibattimento riguarda più imputati, essi possono accordarsi fra loro per esercitare in comune o separatamente il diritto di ricusazione di cui al precedente articolo.
In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regola fra gli imputati l'ordine nel quale sono ammessi a ricusare, e in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine sopra espresso, si intendono ricusati anche dagli altri, fino a che non sia esaurito il numero delle ricusazioni permesse.
Se l'accordo fra più imputati riguarda una parte soltanto delle ricusazioni, le altre fino al numero stabilito possono farsi da ciascuno di essi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

Art. 20

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Comma 1


Non possono comprendersi nel numero dei giurati di cui al precedente articolo:
1) le persone che tra loro siano parenti o affini fino al secondo grado;
2) gli ascendenti, i discendenti, anche adottivi, i coniugi, i parenti o affini fino al quarto grado dell'imputato o del danneggiato, gli affilianti e gli affiliati;
3) il tutore o protutore dell'imputato o del danneggiato;
4) l'amministratore della società o stabilimento danneggiato;
5) coloro che siano nel procedimento denunziati, querelati, testimoni, periti, interpreti, avvocati e consulenti tecnici o che abbiano avuto parte in qualsiasi modo nell'istruzione.

Art. 21

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Comma 1


Le cause di incompatibilità contemplate nell'articolo precedente, si applicano d'ufficio; ma quando si oppongano dalle parti, debbono essere comprovate da documenti e certificati e, dopo sommaria discussione sulle medesime, il presidente delibera.

Art. 22

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Comma 1


Costituita definitivamente la giuria e compiute le formalità di apertura del dibattimento, i giurati presenti che non sono stati chiamati a costituire la giuria vengono licenziati con invito e diffida a presentarsi nel giorno in cui avrà inizio la causa successiva.
I giurati supplenti assistono al dibattimento e sostituiscono quelli dei giurati effettivi che siano comunque impediti od assenti.
Tale sostituzione non è più ammessa dopo la chiusura del dibattimento.

Art. 23

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Comma 1


I presidenti delle Corti di assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte e iscritti nella lista dei giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della Corte per un termine maggiore di quindici giorni.
Iniziato però col loro intervento un dibattimento non possono essere dispensati qualunque ne sia la durata.

Art. 24

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Comma 1


Coloro che hanno prestato servizio in una sessione come giurati effettivi o supplenti sono dispensati, quando ne fanno domanda al presidente della Corte di assise, dal partecipare alle altre sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno.

Art. 25

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Comma 1


Fatta l'estrazione dei giurati, senza che il pubblico ministero o l'imputato abbiano proposta alcuna domanda o eccezione, non è ammesso alcun ricorso sulle legalità della costituzione della giuria, a meno che si siano violate le forme stabilite nella prima parte dell'art. 17 o che abbiano fatto parte della giuria persone sfornite del requisito richiesto dall'art. 5 lettera a), o indicate nell'art. 20.

Art. 26

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Comma 1


Chiunque manchi o ricusi di adempiere alle funzioni relative alla formazione degli albi dei giurati o, richiesto dalle autorità competenti e obbligato, dalla legge o dal suo ufficio, rifiuti di dare le notizie necessarie per la formazione delle liste dei giurati, è punito con la multa fino a lire cinquemila.
Chiunque fornisca scientemente notizie erronee è punito con la multa fino a lire diecimila.

Art. 27

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Comma 1


Il giurato che, chiamato a prestar servizio, non si presenta, senza giustificato motivo, può essere, con decreto motivato del presidente della Corte di assise, condannato al pagamento di una somma da lire cinquecento a lire cinquemila a favore della Cassa delle ammende, e alle spese della sospensione o del rinvio cagionate dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge qualora il fatto costituisca reato.
Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente della Corte di assise se il condannato, entro quindici giorni dalla modificazione, a pena di decadenza, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.

Art. 28

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Comma 1


Coloro che per tre volte successive sono stati condannati ai termini dell'art. 27 sono esclusi, per un tempo da tre a cinque anni, dal diritto di elezione e di eleggibilità politica e amministrativa e da quello di nomina a qualunque pubblico ufficio. Il decreto che pronuncia l'ultima condanna stabilisce la durata di questa esclusione.

Art. 29

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Comma 1


Nella prima attuazione della presente legge le operazioni previste dall'art. 9 devono aver luogo nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
I presidenti dei tribunali che provvedono alla approvazione degli albi dei circoli a norma dell'art. 12 devono darne subito notizia al Ministro per la grazia e giustizia.
Questi provvederà, con suo decreto, a stabilire la data d'inizio del funzionamento delle nuove Corti di assise.

Art. 30

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Comma 1


Le operazioni previste dall'art. 15 devono aver luogo almeno otto giorni prima della data fissata ai sensi dell'articolo precedente.

Comma 2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Dato a Roma, addì 31 maggio 1946

Comma 4

UMBERTO

Comma 5

DE GASPERI - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alta Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 317. - FRASCA