Testo vigente
Preambolo
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per l'industria, e commercio e per la guerra; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere al pagamento:
a) dei materiali requisiti od acquistati dagli Alleati;
b) dei servizi loro prestati;
c) delle requisizioni di immobili;
d) dei danni dipendenti da azioni non di combattimento da parte degli Alleati o connessi con le loro requisizioni.
Art. 2
#Comma 1
I pagamenti di cui all'art. 1 potranno essere effettuati pel tramite degli uffici periferici del Ministero della guerra, dalle Intendenze di finanza e dagli uffici del Ministero dei trasporti a seconda della rispettiva competenza determinata d'accordo tra il Ministero del tesoro ed i Ministeri interessati, entro i seguenti limiti:
1) fino a L. 2.000.000 per ciascun indennizzo di cui alle lettere a), b) e c);
2) fino all'importo di L. 150.000 per ciascun indennizzo di cui alla lettera d).
I pagamenti saranno disposti con i fondi messi a disposizione del Ministero del tesoro, dei quali i predetti uffici dovranno presentare rendiconti trimestrali a norma della legge sulla contabilità generale dello Stato.
Tutti gli altri pagamenti saranno effettuati da un ufficio da costituirsi con decreto del Ministro per il tesoro presso la Direzione generale del tesoro.
La valutazione definitiva e quella provvisoria dei prezzi delle merci, dei servizi e di qualsiasi bene mobile e immobile requisito dagli Alleati, sono fatte in ogni caso, in conformità delle norme emanate al riguardo dagli organi competenti per la determinazione dei prezzi.
Art. 3
#Comma 1
Gli interessati che non intendono accettare gli indennizzi liquidati dai funzionari delegati per danni dipendenti da azioni non di combattimento e di cui alla lettera d) dell'art. 1, possono ricorrere entro un mese dalla comunicazione del provvedimento al Ministro per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
Quando non sia possibile procedere agli accertamenti definitivi dei danni o dei prezzi relativi alle requisizioni, agli acquisti ed ai servizi, il Ministero del tesoro può concedere acconti fino alla misura massima dell' ottanta per cento degli indennizzi proposti in via provvisoria dagli uffici tecnici competenti.
Art. 5
#Comma 1
Presso l'Ufficio di liquidazione di cui all'art. 2, sarà costituito, con decreto del Ministro per il tesoro, un Comitato competente a dare parere circa la determinazione degli indennizzi su merci o cose requisite dagli Alleati, per i quali, per cause varie, non si è potuto determinare il prezzo dagli organi tecnici di cui al n. 2, dell'art. 2, sui risarcimenti dei danni di cui alla lettera d) dell'art. 1, eccedenti le L. 150.000 e su quelli inferiori quando gli interessati non abbiano accettato l'indennizzo liquidato dai funzionari delegati e, a richiesta del Ministro per il tesoro, su ogni altra questione concernente la materia disciplinata dal presente decreto.
Art. 6
#Comma 1
Il Comitato i composto da un consigliere di Stato che lo presiede, da un consigliere della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, da un membro da designarsi dal Ministero dell'industria e commercio, da un membro da designarsi dai Ministero della guerra, da un magistrato, anche a riposo, da un funzionario del Ministero del tesoro e da un membro da designarsi dalla segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi.
Per questioni di carattere speciale, il Ministro per il tesoro può far partecipare alle sedute, funzionari di specifica competenza, col benestare delle rispettive Amministrazioni.
Il capo dell'ufficio di cui al comma 30 dell'art. 2, potrà essere anche un funzionario a riposo dell'Amministrazione centrale del tesoro.
Egli funzionerà da segretario del Comitato e, in caso di impedimento o di assenza, potrà essere sostituite da altro funzionario dello stesso ufficio.
Art. 7
#Comma 1
I provvedimenti del Ministro per il tesoro con cui vengono liquidati gli indennizzi per il risarcimento dei danni alle persone ed alle cose di cui alla lettera d) dell'art. 1 e quelli emessi in seguito a ricorso degli interessati sui provvedimenti di cui all'art. 3, sono definitivi e contro di essi non sono ammessi ricorsi nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.
Art. 8
#Comma 1
Per sopperire alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi centrali e periferici di cui al presente decreto, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad applicare una ritenuta non superiore al 2% su ogni somma pagata.
Comma 2
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Comma 3
Dato a Roma, addì 21 maggio 1946
Comma 4
UMBERTO
Comma 5
DE GASPERI - CORBINO GRONCHI - BROSIO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 193. - FRASCA
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 193. - FRASCA