REGIO DECRETO LEGISLATIVO

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra a gestire una farmacia interna per la distribuzione di medicinali ai propri assistiti.

Numero 422 Anno 1946 GU 10.06.1946 Codice 046U0422

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-25;422

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Testo vigente

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Preambolo

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

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Comma 1


L'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra è autorizzata a gestire una farmacia interna per la distribuzione dei medicinali ai propri assistiti, nei locali della Casa Madre dell'Associazione in Roma.

Art. 2

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Comma 1


Esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico, potranno essere ammessi all'acquisto nella predetta farmacia solo i mutilati ed invalidi di guerra e le persone di famiglia a carico.

Art. 3

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Comma 1


La qualifica di mutilato o invalido di guerra dovrà constare da apposito libretto di assistenza farmaceutica rilasciato dalla Associazione nazionale, recante lo stato di famiglia del medesimo, nel quale il medico dell'Associazione indicherà le prescrizioni e la farmacia annoterà i medicinali distribuiti e il relativo prezzo.

Art. 4

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Comma 1


Nessuna vendita di medicinali potrà essere effettuata senza la prescrizione medica nel libretto di assistenza farmaceutica di cui all'articolo precedente.

Comma 2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Dato a Roma, addì 25 maggio 1946

Comma 4

UMBERTO

Comma 5

DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 187. - FRASCA