Testo vigente
Preambolo
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto l'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
#Comma 1
L'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra è autorizzata a gestire una farmacia interna per la distribuzione dei medicinali ai propri assistiti, nei locali della Casa Madre dell'Associazione in Roma.
Art. 2
#Comma 1
Esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico, potranno essere ammessi all'acquisto nella predetta farmacia solo i mutilati ed invalidi di guerra e le persone di famiglia a carico.
Art. 3
#Comma 1
La qualifica di mutilato o invalido di guerra dovrà constare da apposito libretto di assistenza farmaceutica rilasciato dalla Associazione nazionale, recante lo stato di famiglia del medesimo, nel quale il medico dell'Associazione indicherà le prescrizioni e la farmacia annoterà i medicinali distribuiti e il relativo prezzo.
Art. 4
#Comma 1
Nessuna vendita di medicinali potrà essere effettuata senza la prescrizione medica nel libretto di assistenza farmaceutica di cui all'articolo precedente.
Comma 2
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Comma 3
Dato a Roma, addì 25 maggio 1946
Comma 4
UMBERTO
Comma 5
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 187. - FRASCA
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 187. - FRASCA