Testo vigente
Preambolo
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 657;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
#Comma 1
I comuni di Montechiaro d'Acqui e Denice, riuniti in un solo Comune denominato Montechiaro-Denice, con R. decreto 28 marzo 1929, n. 657, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.
Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.
Art. 2
#Comma 1
Gli organici dei ricostituiti comuni di Montechiaro d'Acqui e Denice saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con. R. decreto 28 marzo 1929, n. 657.
Al personale già in servizio presso l'unico comune di Montechiaro-Denice e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con. R. decreto 28 marzo 1929, n. 657.
Al personale già in servizio presso l'unico comune di Montechiaro-Denice e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1946
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1946
Comma 2
UMBERTO
Comma 3
DE GASPERI ROMITA
Comma 4
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 297. - Frasca
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 297. - Frasca