DECRETO

DECRETO 230/2012 - DECRETO 26 ottobre 2012, n. 230

DECRETO 26 ottobre 2012, n. 230

Numero 230 Anno 2012 GU 02.01.2013 Codice 012G0247

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2012-10-26;230

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Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

Istituzione dell'elenco

Comma 2

Presso la Direzione generale e' istituito l'elenco dei soggetti che possono essere nominati segretario generale di camera di commercio.


Il dirigente responsabile della divisione provvede alla tenuta dell'elenco secondo le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento e puo' nominare i funzionari responsabili dei singoli procedimenti ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.


Il dirigente responsabile della divisione trasmette, entro cinque giorni dalla relativa richiesta, alla camera di commercio interessata, anche in via telematica, l'elenco aggiornato degli iscritti, ai fini dell'avvio della procedura relativa alla scelta del segretario generale mediante designazione da parte della Giunta camerale.


Art. 3

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Comma 1

Commissione

Comma 2

Presso la Direzione generale e' istituita la commissione per l'espletamento della selezione nazionale per titoli di cui all'articolo 20, comma 5, della legge.


Gli esperti di cui all'articolo 20, comma 5, della legge designati in rappresentanza del Ministero e delle regioni dichiarano il possesso della necessaria esperienza nelle discipline economiche e giuridiche attraverso la presentazione di un curriculum professionale, redatto in formato europeo.


Nella commissione almeno il presidente o un altro componente e' di sesso diverso dagli altri due componenti.


La commissione dura in carica cinque anni ed e' nominata dal Direttore generale. Per ciascun componente e' nominato anche un supplente, nel rispetto del medesimo criterio di cui al comma 3.


Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale.


Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono assunte con la medesima maggioranza.


La commissione tiene due sessioni di selezione per ciascun anno.


La commissione e' incaricata di esaminare e valutare i requisiti professionali di cui all'articolo 7 e i titoli di cui all'articolo 8, desunti dai curricula professionali dei richiedenti in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 6.


La valutazione dei requisiti professionali si conclude con un giudizio preliminare di ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli. In caso di valutazione negativa relativamente al possesso dei requisiti professionali non si procede alla valutazione dei titoli e la commissione propone l'immediata esclusione dalla procedura di selezione.


La valutazione dei titoli, da effettuare nei riguardi dei richiedenti che abbiano conseguito il giudizio preliminare di ammissione di cui al comma 9, si conclude con l'attribuzione di un punteggio secondo i criteri di cui all'articolo 8 e con la formazione per ciascuna sessione dell'elenco degli idonei e dell'elenco dei non idonei, nonche' con le conseguenti proposte relative all'iscrizione o al rifiuto dell'iscrizione.


La commissione puo' richiedere, per il tramite della divisione, le integrazioni documentali ritenute necessarie ai fini della valutazione dei requisiti professionali e dei titoli.


Art. 4

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Comma 1

Procedimento di iscrizione

Comma 2

L'iscrizione nell'elenco ovvero il rifiuto della domanda sono disposti con il provvedimento del Direttore generale di approvazione dell'elenco degli idonei e dei non idonei e delle conseguenti proposte della commissione di cui all'articolo 3.


Il termine per la conclusione del procedimento e' fissato in centottanta giorni decorrenti dal termine di presentazione delle domande relativamente a ciascuna sessione. Nel caso di domanda irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza e fissando un termine di 10 giorni per la regolarizzazione.


Le domande di iscrizione nell'elenco, previa verifica da parte della divisione del possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 6, sono trasmesse alla commissione ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 3, comma 8. In caso di esito negativo di tale verifica il Direttore generale dispone l'esclusione dalla procedura di selezione.


Art. 5

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Comma 1

Domanda di iscrizione

Comma 2

La domanda di iscrizione all'elenco e' redatta, a pena di esclusione, secondo il modello di cui all'allegato A, e puo' essere presentata dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 20 della legge. Il termine di presentazione delle domande e' fissato al 10 marzo ed al 10 settembre di ogni anno per le due relative sessioni di selezione.


Alla domanda deve essere allegato un curriculum, redatto in conformita' all'allegato B, con specifica indicazione dei titoli da sottoporre alla valutazione della commissione.


La domanda di cui al comma 1 e il curriculum di cui al comma 2 possono essere presentati in forma cartacea, sottoscritti secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero in forma digitale, mediante documento informatico in formato PDF/A sottoscritto con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.


Art. 6

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Comma 1

Requisiti generali per l'iscrizione

Comma 2

I titoli di studio idonei per soddisfare i requisiti di cui alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, sono individuati nell'allegato C al presente decreto.


Art. 7

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Comma 1

Requisiti professionali

Comma 2

Il possesso dei requisiti professionali e' attestato con il curriculum di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' da dichiarazione rilasciata dall'ente o dall'impresa di appartenenza, da allegare alla domanda di iscrizione nell'elenco.


Art. 8

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Comma 1

Titoli

Comma 2

La selezione nazionale per titoli si intende superata a seguito di una valutazione da parte della commissione pari almeno ad un punteggio di 56/80.


Art. 9

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Comma 1

Tenuta dell'elenco

Comma 2

L'elenco contiene il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune di residenza degli iscritti. L'elenco e' pubblico ed e' tenuto con tecniche informatiche, e' consultabile sul sito del Ministero. La Direzione generale provvede all'aggiornamento dello stesso entro venti giorni dai relativi provvedimenti di iscrizione o cancellazione ovvero dalla comunicazione di variazioni trasmessa dagli iscritti.


Art. 10

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Comma 1

Revisione dinamica dell'elenco

Comma 2

La Direzione generale provvede alla revisione dinamica dell'elenco con cadenza triennale. A tal fine la divisione richiede agli iscritti la conferma della permanenza dei necessari requisiti.


L'iscritto nell'elenco, nominato segretario generale di camera di commercio, e' esonerato per tutta la durata dell'incarico dall'adempimento di cui al comma 1.


Art. 11

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Comma 1

Cancellazione dall'elenco

Comma 2

La divisione puo' effettuare in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in ordine al possesso, da parte degli iscritti nell'elenco, dei requisiti previsti.


Il provvedimento di cancellazione dall'elenco e' adottato dal Direttore generale previa comunicazione all'interessato.


Art. 12

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Comma 1

Requisiti e modalita' dell'attivita' formativa


L'attivita' formativa di cui al comma 6 dell'articolo 20 della legge e' finalizzata ad assicurare il costante sostegno allo sviluppo delle competenze professionali proprie della figura del segretario generale, cosi' da favorire l'efficace copertura del ruolo primario di supporto alle scelte strategiche della camera di commercio che a tale figura si riconduce.


L'investimento formativo e' assunto come metodo permanente per assicurare il continuo adeguamento delle competenze, il consolidamento di logiche e metodi di gestione improntati al risultato, lo sviluppo dell'autonomia e della capacita' innovativa propri del segretario generale.


L'Unioncamere organizza, con cadenza annuale, sessioni formative per i segretari generali, secondo modalita' tali da favorirne la piu' ampia partecipazione tenendo conto degli impegni connessi alla posizione ricoperta.


Il programma triennale delle sessioni formative, le sue articolazioni annuali e le disponibilita' numeriche relative all'accesso dei partecipanti alle singole sessioni sono determinate annualmente dall'Unioncamere, d'intesa con la Direzione generale.


Il programma di cui al comma 4 individua il numero minimo di ore di formazione nel triennio e nel singolo anno garantiti dagli eventi formativi organizzati con modalita' in presenza o in remoto. Il segretario generale e' tenuto, nel triennio, a partecipare ad almeno il 75% delle ore programmate.


L'Unioncamere comunica, alla conclusione di ciascuna sessione formativa, all'interessato, alla camera di commercio di appartenenza ed alla Direzione generale il numero delle ore di frequenza ai corsi e la valutazione finale conseguita da ciascun partecipante. La camera di commercio tiene conto di tale risultato finale all'atto della valutazione del segretario generale.


Agli eventi formativi e' ammessa la partecipazione degli iscritti nell'elenco e di tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7, nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 4.


Art. 13

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Comma 1

Norme finali e transitorie

Comma 2

I segretari generali delle camere di commercio formalmente titolari della funzione ed in servizio alla data di applicazione dell'articolo 2 sono iscritti di diritto nell'elenco e, fatti salvi i limiti di eta', vi permangono per il triennio successivo alla scadenza del relativo incarico.


Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2010, le modifiche di cui all'articolo 1, comma 20, del medesimo decreto legislativo e le conseguenti disposizioni di cui agli articoli 2, 9, 10, 11 e 12, comma 5, del presente regolamento si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Dalla medesima data e' completamente abrogato il decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422.


I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alla data di prima applicazione dell'articolo 2 del presente decreto a seguito di domande comunque anteriori alla data di pubblicazione del decreto stesso sono transitoriamente iscritti d'ufficio nel nuovo elenco di cui all'articolo 20 della legge fino alla scadenza del triennio di iscrizione indicato ai fini della revisione dell'elenco dall'articolo 10 del decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422, o, comunque, per almeno un anno dalla predetta data di prima applicazione.


I soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla divisione, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, anteriore di almeno 180 giorni rispetto alla scadenza ad essi applicabile del periodo transitorio di cui al medesimo comma 3 del presente articolo, la domanda di nuova iscrizione di cui all'articolo 5, corredata di tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto.


Gli allegati A, B e C, possono essere integrati ed aggiornati con decreto del Ministero.


Allegato A

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Allegato B

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Comma 1

(articolo 5, comma 2)

Curriculum vitae


Parte di provvedimento in formato grafico


Allegato C

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