IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 42. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Fisiopatologia respiratoria;
Farmacologia clinica;
Immunologia;
Biologia molecolare;
Dermatologia sperimentale;
Chirurgia plastica e ricostruttiva;
Psicologia;
Neuropsichiatria infantile;
Chirurgia sperimentale;
Chirurgia pediatrica;
Chirurgia sostitutiva dei trapianti di organo e di organi artificiali;
Immunopatologia;
Biofisica;
Tossicologia forense;
Audiologia;
Anatomia topografica;
Terapia fisica e riabilitazione;
Igiene mentale;
Ottica fisiopatologica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1