REGIO DECRETO-LEGGE

Che approva il testo unico dei provvedimenti sulla emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti. (019U2205)

Numero 2205 Anno 1919 GU 11.12.1919 Codice 019U2205

urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205

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Testo vigente

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Preambolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 31 gennaio 1901, n. 23, sulla emigrazione;
Vista la legge 17 luglio 1910, n. 338, che stabilisce alcuni provvedimenti riguardanti l'emigrazione;
Vista la legge 2 agosto 1913, n. 1075, recante provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti;
Vista la legge 24 gennaio 1915, n. 173, che modifica la legge 2 agosto 1913, n. 1075, per la tutela giuridica degli emigranti;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1379 che demanda alla competenza degli ispettori dell'emigrazione tutte le controversie contemplate nella legge 2 agosto 1913, n. 1075, per la tutela giuridica degli emigranti;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 16 maggio 1919, n. 1093, che stabilisce l'obbligo del passaporto per i cittadini che sono considerati e si presumono emigranti;
Visti i decreti-legge Lungotenenziali 7 novembre 1918, n. 1723, e 30 giugno 1919, n. 1185, che portano modificazioni all'ordinamento delle cariche direttive ed ispettive del Commissariato dell'emigrazione;
Ritenuta la necessità di coordinare e di unificare in un corpo organico i provvedimenti legislativi finora in vigore sui servizi dell'emigrazione e sulla tutela degli emigranti;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Su

proposta del ministro degli affari esteri, di concerto coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, di grazia e giustizia, della guerra, della marina, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'industria, commercio e lavoro, dell'agricoltura, dell'istruzione e delle poste e telegrafi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

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Comma 1

È approvato il testo che coordina i provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Comma 2

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 13 novembre 1919.

Comma 4

VITTORIO EMANUELE.

Comma 5

Nitti - Tittoni - Tedesco - Schanzer -
Mortara - Albricci - Sechi - De Vito
- Ferraris - Visocchi - Baccelli - Chimienti.

Comma 6

Visto, Il guardasigilli: Mortara.