Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per il pagamento delle competenze al personale dipendente dai Comuni e dalle Province delle zone colpite dalle recenti alluvioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze e ad interim per il tesoro; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Alle Amministrazioni dei Comuni e delle Province delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951, nei quali sia disposta la sospensione del pagamento dei tributi erariali, comunali e provinciali, il Ministro per l'interno può concedere anticipazioni per la corresponsione delle competenze del personale dipendente, da ricuperare in tre annualità, a cominciare dal mese di febbraio 1954, a cura dei ricevitori provinciali e degli esattori delle imposte dirette, con le modalità previste nell'art. 2 della legge 28 luglio 1950, n. 727.
Per le anticipazioni di cui al comma precedente è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1951-52 della somma di lire duecento milioni.
Art. 2
#Comma 1
Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle anticipazioni consentite dall'articolo precedente sono applicabili le disposizioni previste nell'art. 4 del decreto legislativo 11 gennaio 1948, n. 17.
Art. 3
#Comma 1
Alla copertura della spesa per l'applicazione del presente decreto sarà provveduto mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo 452 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 26 novembre 1951
Comma 4
EINAUDI
Comma 5
DE GASPERI - SCELBA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 46, foglio n. 61. - FRASCA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 46, foglio n. 61. - FRASCA