Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare il pagamento delle pensioni statali intestate ad assegnatari sfollati in conseguenza delle recenti alluvioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
I titolari di pensioni a carico dello Stato e delle Aziende ed Amministrazioni autonome di Stato, i quali, in seguito alle recenti alluvioni, abbiano dovuto trasferirsi in un Comune diverso da quello di ordinaria residenza, possono conseguire i pagamenti dei loro assegni scaduti nel mese di novembre 1951 e in scadenza nei mesi di dicembre 1951 e gennaio 1952, osservando le modalità sancite nel presente decreto.
Art. 2
#Comma 1
Il pagamento di ciascuna delle rate di pensione di cui all'art. 1 deve essere richiesto, con domanda in carta semplice, sottoscritta dal pensionato, alla Sezione di tesoreria provinciale, se il pensionato trovasi in un Comune capoluogo di provincia, ovvero ad un ufficio postale, nel caso in cui siasi trasferito in altro Comune.
In tale domanda il pensionato deve dichiarare di non avere altrimenti riscossa la rata di pensione della quale richiede il pagamento e partecipare altresì l'importo complessivo netto della rata stessa.
All'atto di ogni riscossione il pensionato è tenuto a presentare all'ufficio pagatore il proprio certificato d'iscrizione (libretto) ed il documento rilasciato dalla autorità governativa o comunale attestante la sua qualità di sfollato temporaneo.
L'ufficio pagatore, sulla base della dichiarazione del pensionato e previo esame del di lui certificato d'iscrizione (libretto) provvede al pagamento della rata di novembre e delle altre due rate alle consuete scadenze, ritirandone regolare ricevuta.
Art. 3
#Comma 1
Il pensionato che non sia in possesso del proprio certificato d'iscrizione (libretto) di pensione, è tenuto a dichiararlo nella sua domanda indicata all'art.
Comma 2
2. In tal caso i pagamenti delle rate consentite, non possono avvenire se non previa conferma telegrafica dell'esistenza della pensione di cui trattasi, da richiedersi telegraficamente, dall'ufficio pagatore adito, all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la pensione stessa.
L'Ufficio provinciale del tesoro comunicherà gli estremi di iscrizione e di intestazione della pensione e l'importo netto di ciascuna rata da pagare.
L'Ufficio provinciale del tesoro comunicherà gli estremi di iscrizione e di intestazione della pensione e l'importo netto di ciascuna rata da pagare.
Art. 4
#Comma 1
I pagamenti riguardanti i pensionati che siano legalmente rappresentati, possono disporsi soltanto dagli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le singole partite di pensione.
In tali casi è consentito che detti pagamenti avvengano mediante la emissione di ordini di pagamento esigibili nella località di sfollamento indicata dal legale rappresentante del pensionato, tenuto ad inoltrare, a tal fine, domanda in carta libera all'Ufficio provinciale del tesoro di cui al precedente comma.
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono altresì applicabili ai pensionati rappresentati da procuratore o da delegato alla riscossione, salvo il caso in cui il titolare della pensione, in possesso del proprio certificato d'iscrizione (libretto), dichiari nella domanda di cui all'art. 2, di volere riscuotere personalmente.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione di legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 24 novembre 1951
Comma 4
EINAUDI
Comma 5
DE GASPERI - VANONI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 46, foglio n. 59. - FRASCA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1951
Atti del Governo, registro n. 46, foglio n. 59. - FRASCA