DECRETO-LEGGE

D.L. 114/1952 - DECRETO-LEGGE 15 marzo 1952, n. 114

DECRETO-LEGGE 15 marzo 1952, n. 114

Numero 114 Anno 1952 GU 15.03.1952 Codice 052U0114

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla proroga del termine del 31 dicembre 1951 previsto dalla legge 17 ottobre 1950, n. 840, per la liquidazione del "Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica" F.I.M.;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il bilancio e, ad interim, per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per le finanze, per l'interno, per la grazia e giustizia e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


Il termine per la liquidazione del "Fondo per il Finanziamento dell'industria Meccanica" F.I.M., istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, già stabilito al 31 dicembre 1951 dall'art. 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, resta fissato al
((30 giugno 1953))
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Art. 1-bis

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Comma 1

((Per il completamento del programma di riassestamento delle aziende tuttora assistite dal F.I.M. o al cui capitale il F.I.M. stesso abbia o consegua una partecipazione di maggioranza, è autorizzata una somministrazione di lire 6 miliardi, da imputarsi in apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 ed alla copertura della quale si provvederà con parte delle maggiori entrate previste nella nota di variazioni (primo provvedimento) al predetto bilancio per l'esercizio medesimo.))

Art. 2

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Comma 1


Il presente decreto, avente effetto dal 1 gennaio 1952, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 15 marzo 1952

Comma 4

EINAUDI

Comma 5

DE GASPERI - PALLA - CAMPILLI - VANONI - SCELBA - ZOLI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 94. - FRASCA