Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 luglio 1955, n. 618;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza, in considerazione della crisi nel settore dell'industria cotoniera, di emanare norme in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Agli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano sospesi dal lavoro ovvero lavorino ad orario ridotto in dipendenza della crisi che investe il settore industriale cotoniero, ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 luglio 1956, compete il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura e per i periodi seguenti:
per mesi tre, nella misura di 2/3 della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate comprese tra 0 e 40 ore settimanali;
per altri due mesi, nella misura di 2/3 della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da 0 a 36 ore settimanali;
per un successivo periodo di due mesi, nella misura di 2/3 della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da 0 a 32 ore settimanali;
per un ulteriore periodo di due mesi, nella misura di 2/3 della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da 0 a 24 ore settimanali.
Trascorso il periodo complessivo di tempo sopra indicato sarà corrisposto, ove spetti, il trattamento previsto dalle vigenti norme sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
((Il periodo di tempo trascorso in integrazione salariale ai sensi del presente articolo dagli operai sospesi, non è computato agli effetti della determinazione del periodo minimo di contribuzione occorrente per la concessione delle prestazioni assistenziali e delle assicurazioni sociali. Durante il periodo di integrazione salariale il lavoratore ed i familiari a carico conservano i diritti derivanti dall'assicurazione contro le malattie; le lavoratrici conservano i diritti derivanti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860))
.
Rimane invariata la corresponsione agli operai, di cui al primo comma, degli assegni familiari nella misura intera, prevista dal decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430.
Art. 2
#Comma 1
Per gli operai che già fruiscano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 2 del decreto-legge 27 maggio 1955, n. 430, convertito in legge, con modificazioni, con legge 25 luglio 1955, n. 618, il periodo residuo di integrazione salariale è assorbito nel maggiore beneficio concesso a norma dell'art. 1 del presente decreto.
Qualora il trattamento di integrazione salariale previsto dal presente decreto sia applicato per periodi interrotti da ripresa del lavoro, i singoli periodi di integrazione salariale si sommano fino al raggiungimento del periodo massimo di nove mesi previsto dall'articolo precedente.
Art. 3
#Comma 1
L'Istituto Cotoniero italiano deve, nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto presentare al Ministro per l'industria ed il commercio un piano di organizzazione
((e sviluppo))
del settore industriale per il periodo di tempo ritenuto necessario a superare l'attuale situazione di contingenza del mercato.
Il piano sarà sottoposto all'esame dal Comitato interministeriale della ricostruzione; e in conformità al parere da questo espresso sarà reso esecutivo dal Ministro per l'industria e il commercio, nei limiti della sua competenza.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 2 dicembre 1955
Comma 4
GRONCHI
Comma 5
SEGNI - VIGORELLI - MORO - GAVA - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 59. - CARLOMAGNO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1955
Atti del Governo, registro n. 94, foglio n. 59. - CARLOMAGNO