DECRETO-LEGGE

D.L. 492/1955 - DECRETO-LEGGE 21 giugno 1955, n. 492

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1955, n. 492

Numero 492 Anno 1955 GU 23.06.1955 Codice 055U0492

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti a favore degli agricoltori e pastori sardi, in conseguenza della eccezionale siccità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per il bilancio, per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

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Comma 1

((Nei Comuni della Sardegna, che saranno determinati con decreto del prefetto di ciascuna Provincia, è sospesa, fino al 31 dicembre 1955, l'esecuzione forzata delle obbligazioni derivanti da contratti di locazione di fondi rustici adibiti a pascolo, a semina di cereali ed olivetati e da concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate, disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè da prestiti agrari e da acquisti di macchine e attrezzi agricoli, bestiame da lavoro, concimi e mangimi.
Sono inoltre sospesi fino alla fine dell'anno agrario gli sfratti per morosità nell'adempimento dei contratti di locazione di cui al comma precedente))
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Art. 2

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Comma 1


Le imposte e sovraimposte sui fondi rustici siti nei Comuni di cui al precedente art. 1, per l'anno fiscale 1955-56, saranno pagate in 18 rate bimestrali consecutive a decorrere dal 10 agosto 1955.
La stessa ratizzazione in 18 rate è disposta per i contributi unificati relativi all'anno 1955.
Lo Stato anticiperà alla Regione, alle Province e ai Comuni nell'esercizio 1955-56, alle normali scadenze bimestrali, i due terzi delle imposte e sovraimposte spettanti agli Enti medesimi, di competenza del detto esercizio, come sopra ratizzate.
Le rate scadenti negli esercizi 1956-57 e 1957-58 per effetto della ratizzazione di cui al primo comma, saranno fatte affluire, quale rimborso dell'anticipazione, allo Stato anzichè agli Enti predetti.

Art. 3

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Comma 1


I debiti di cui al precedente art. 1 per operazioni di credito agrario, per acquisti di macchine ed attrezzi agricoli e bestiame da lavoro, concimi e mangimi, scadenti entro il 31 luglio 1956, sono ratizzati in sei rate bimestrali, a decorrere dalla scadenza.

Art. 4

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Comma 1


L'onere derivante dall'anticipazione di cui all'art. 2 graverà sul fondo iscritto al capitolo 535 dello stato di previsione per la spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

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Comma 1


Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 21 giugno 1955

Comma 4

GRONCHI

Comma 5

SCELBA - MEDICI - DE PIETRO - TREMELLONI - GAVA - VANONI -
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1955
Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 37. - CARLOMAGNO