Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la proroga del termine di sospensione previsto nell'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1954, n. 1215;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
È sospeso fino a tutto il giorno 29 marzo 1955 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 26 ottobre 1954, scadenti tra il 26 ottobre 1954 ed il 29 marzo 1955 e pagabili da debitori residenti nei comuni di Salerno, Cava dei Tirreni, Maiori, Minori, Vietri sul Mare e Tramonti, indicati nell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1954, n. 1215.
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 20 gennaio 1955
Comma 4
EINAUDI
Comma 5
SCELBA - DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 74. - CARLOMAGNO
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 74. - CARLOMAGNO