Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, concernente il nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine di venti anni previsto dall'art. 3 del citato regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, che viene a scadere il 31 dicembre 1956, in attesa dell'approvazione del disegno di legge concernente il riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale attualmente all'esame del Parlamento, allo scopo di assicurare la continuità dei servizi marittimi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con quelli per il bilancio, per le finanze e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Il termine di anni venti, previsto dal secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, numero 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, è prorogato di sei mesi.
I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Società esercenti le linee di navigazione di preminente interesse nazionale, apposito atto di proroga delle concessioni, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni in vigore.
La revisione prevista dall'art. 7 del decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, sarà effettuata anzichè per il quadriennio 1 gennaio 1953-31 dicembre 1956, per il periodo 1 gennaio 1953-30 giugno 1957, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso.
Art. 2
#Comma 1
Gli atti di proroga di cui all'articolo precedente sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquecento ed approvati ai sensi dell'art. 4 della legge 5 gennaio 1953, n. 34.
Art. 3
#Comma 1
La spesa derivante nell'esercizio 1956-57 dall'applicazione dell'art. 6 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, del primo semestre 1957, sarà portata per L. 120.000.000 e per L. 77.000.000 rispettivamente in aumento dei capitoli n. 67 e n. 501 degli stati di previsione dei Ministeri della marina mercantile e del tesoro.
All'onere suindicato si farà fronte con pari riduzione del capitolo n. 627 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.
Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 20 dicembre 1956
Comma 4
GRONCHI
Comma 5
SEGNI - CASSIANI - ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato atta Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 143. - CARLOMAGNO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato atta Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 143. - CARLOMAGNO