Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare provvidenze per i Comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno e con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Nei Comuni più gravemente colpiti dalle avverse condizioni atmosferiche del febbraio 1956, che saranno indicati con decreti del Ministro per l'interno, da emanare di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con quello per il tesoro e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i termini di prescrizione e di decadenza, tanto legali quanto convenzionali, scaduti o da scadere dal 1° al 29 febbraio 1956, sono prorogati fino a tutto il giorno
((31 marzo 1956))
.
Parimenti la data della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, scaduti o da scadere tra il 1° e il 29 febbraio 1956, sempre nei Comuni che saranno indicati ai sensi del precedente comma, è prorogata al giorno 15 marzo 1956.
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entrerà in vigore nei giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e (lei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 23 febbraio 1956
Comma 4
GRONCHI
Comma 5
SEGNI - MORO - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 65. - CARLOMAGNO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 65. - CARLOMAGNO