Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma, secondo, della Costituzione;
Vista la legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare oltre il 31 dicembre 1957 l'efficacia delle vigenti disposizioni relative al nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film, fino all'emanazione di nuove norme, per la disciplina della materia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e per la grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
L'art. 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, è sostituito dal seguente.
"Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film restano in vigore fino all'emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso,
"Le vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film restano in vigore fino all'emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso,
((non oltre il 30 giugno 1958))
".
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 20 dicembre 1957
Comma 4
GRONCHI
Comma 5
ZOLI - TAMBRONI - GONELLA
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 125. - RELLEVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1957
Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 125. - RELLEVA