Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1924, che approva il testo unico delle leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1924, n. 193, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare la esenzione dal diritto erariale sui melassi sottoposti a dezuccherazione con qualsiasi procedimento, istituito con l'art. 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per l'agricoltura e foreste; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Il comma aggiunto all'art. 5 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, con la legge di conversione 29 novembre 1956, n. 1329, è sostituito dal seguente:
"Fino al 30 giugno 1959, il diritto erariale di cui al precedente comma, non verrà applicato su un contingente annuo di saccarosio di produzione nazionale contenuto nei melassi che verrà fissato, con proprio decreto, dal Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno assegnati a favore dei singoli produttori in relazione alla potenzialità produttiva di ciascun stabilimento ed alle rispettive esigenze lavorative".
"Fino al 30 giugno 1959, il diritto erariale di cui al precedente comma, non verrà applicato su un contingente annuo di saccarosio di produzione nazionale contenuto nei melassi che verrà fissato, con proprio decreto, dal Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno assegnati a favore dei singoli produttori in relazione alla potenzialità produttiva di ciascun stabilimento ed alle rispettive esigenze lavorative".
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 11 luglio 1957
Comma 4
GRONCHI
Comma 5
ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI
- GAVA - COLOMBO
- GAVA - COLOMBO
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 11 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 180. - CARLOMAGNO
Registrato alla Corte dei conti addì 11 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 180. - CARLOMAGNO