DECRETO-LEGGE

D.L. 498/1961 - DECRETO-LEGGE 21 giugno 1961, n. 498

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1961, n. 498

Numero 498 Anno 1961 GU 22.06.1961 Codice 061U0498

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti intesi a disciplinare le situazioni che possono verificarsi a causa del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari dovuto ad eventi di carattere eccezionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale,
((non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria,))
i termini di prescrizione e di decadenza nonchè quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell'erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all'articolo 3.

Art. 2

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Comma 1


Le cambiali e gli altri titoli di credito non potuti assoggettare regolarmente all'imposta di bollo a causa degli eventi indicati nell'art. 1, acquistano la qualità di titolo esecutivo se, entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui allo art. 3, vengono presentati agli Uffici del registro per la regolarizzazione mediante pagamento della sola imposta di bollo.

Art. 3

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Comma 1

1.
((Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata, sentito il Garante del contribuente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento.))
Ove tale periodo si protragga oltre quindici giorni, la data a partire dalla quale esso ha avuto inizio è fatta risultare con decreto adottato dai predetti organi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data medesima.

Art. 4

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Esso ha effetto dal 1 giugno 1961.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 21 giugno 1961

Comma 4

GRONCHI

Comma 5

FANFANI - TRABUCCHI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 48. - VILLA