DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1962, n. 4

Numero 4 Anno 1962 GU 02.02.1962 Codice 062U0004

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 9 e 11 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1330;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387, col quale fu istituito un coefficiente di compensazione sullo strutto importato dalla Francia;
Visto il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, convertito nella legge 8 luglio 1960, n. 628, col quale fu modificata la misura del coefficiente di compensazione sullo strutto importato dalla Francia e fu istituito un coefficiente di compensazione sul lardo della stessa provenienza;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di abolire i coefficienti di compensazione istituiti con i decreti-legge precitati essendo stati aboliti i premi di esportazione istituiti dalla Francia per detti prodotti che determinavano perturbazione al mercato nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e per il commercio, per il commercio con l'estero, per il tesoro e per il bilancio; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Sono abrogati il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387, col quale fu istituito un coefficiente di compensazione alla importazione del grasso di maiale fuso (strutto), di qualunque consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto), di origine e provenienza dalla Francia, e il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, convertito nella legge 8 luglio 1960, n. 628, col quale venne modificata la misura del coefficiente di compensazione sullo strutto anzidetto e istituito un coefficiente di compensazione all'importazione del lardo, compreso il grasso di maiale non pressato nè fuso, allo stato fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato, di origine e provenienza dalla Francia.

Art. 2

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Comma 1


Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 1 febbraio 1962

Comma 4

GRONCHI

Comma 5

FANFANI - TRABUCCHI - SEGNI - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI - TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 127. - VILLA