Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad un miglioramento del trattamento assistenziale degli operai disoccupati appartenenti alle categorie dell'industria, edile e di quelle affini, particolarmente colpiti dall'andamento economico congiunturale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
((Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, si applicano agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini limitatamente al primo periodo trimestrale stabilito dalla legge stessa, nella misura prevista dalle norme in vigore nel periodo cui l'integrazione salariale si riferisce.))
Restano ferme, fino alla rispettiva scadenza, le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
#Comma 1
Per gli operai di cui al primo comma dell'art. 1, che cesseranno dal lavoro entro il 1 luglio 1965, il periodo massimo durante il quale può essere corrisposta l'indennità di disoccupazione è elevato da centottanta a trecentosessanta giorni.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche a coloro che, essendo cessati dal lavoro anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano continuativamente disoccupati a tale data.
In tal caso, se il periodo di centottanta giorni sia già decorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la proroga decorrerà da questa data, purchè l'interessato ne faccia domanda entro sessanta giorni dalla data stessa.
Ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione, per gli operai cessati dal lavoro in data successiva al 1 luglio 1965, il maggior periodo di tempo durante il quale è corrisposta l'indennità di disoccupazione a norma dei precedenti comma è escluso dal computo del biennio previsto dall'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, agli effetti del requisito contributivo.
Gli operai ammessi al trattamento di cui al primo e al secondo comma conservano, in deroga ai termini di cui all'art. 30 del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939, il diritto all'assistenza in caso di malattia secondo le modalità previste dalle norme vigenti, ferma restando l'applicazione del secondo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.
Art. 3
#Comma 1
Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1966, agli operai di cui al precedente art. 1, aventi diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione, competono, in luogo delle maggiorazioni di cui all'art. 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche.
Detti assegni saranno corrisposti a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per la corresponsione degli assegni medesimi in caso di malattia del lavoratore.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1964
Comma 4
Per il Presidente della Repubblica
Comma 5
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MERZAGORA
Comma 6
MORO - DELLE FAVE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 38. - VILLA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 38. - VILLA