DECRETO-LEGGE

D.L. 988/1964 - DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1964, n. 988

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1964, n. 988

Numero 988 Anno 1964 GU 27.10.1964 Codice 064U0988

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 20, 23, 24, 28 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea;
Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1581, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'adattamento della vigente legislazione in conformità alle decisioni del Consiglio dei Ministri della Comunità Economica dell'8 maggio 1961 relative alla fissazione dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti petroliferi di cui allo elenco "G" annesso al Trattato istitutivo della predetta Comunità, nonchè alla sospensione o riduzione a tempo indeterminato di tali dazi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:
a) al capitolo 27, dopo la nota 4, sono aggiunte le note complementari di cui all'unita tabella A;
b) la denominazione delle merci delle voci di tariffa numeri 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13-B è sostituita da quella indicata nella, unita tabella B e per ciascuna sottovoce sono fissati i dazi rispettivamente indicati nella tabella stessa e nelle relative note.

Art. 2

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Comma 1


Alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:
a) al capitolo 27, dopo la nota 4 e prima della nota A) sono inserite le note complementari di cui alla unita tabella A;
b) è soppressa la nota B); le successive note C), D), E) ed F) sono indicate con lettere B), C), D) ed E);
c) la denominazione delle merci, la numerazione statistica, i dazi e le note a più pagina delle voci di tariffa 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13-B sono sostituite dai quelle indicate nell'unità tabella C.

Art. 3

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il 1 novembre 1964 e sarà presentato alle Camere per la sua conversione.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1964

Comma 4

Per il Presidente della Repubblica

Comma 5

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

Comma 6

MORO - TREMELLONI - SARAGAT MATTARELLA - SPAGNOLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 179. - VILLA