Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare nuove disposizioni sulla sospensione dei termini per il disastro del Vajont;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Il termine della scadenza delle obbligazioni, sorte prima del 10 ottobre 1963, a carico di persone danneggiate nei beni dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti dal 10 ottobre 1963 al 10 luglio 1964 è sospeso fino al 10 luglio 1964.
La qualità di danneggiato per consegnare detto beneficio deve risultare da una dichiarazione del sindaco del comune di residenza del debitore.
Art. 2
#Comma 1
La data del 10 aprile 1964 indicata nell'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1963, n. 1358, convertito nella legge 6 novembre 1963, n. 1523, è sostituita dalla data del 10 luglio 1964.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì aprile 1964
Comma 4
SEGNI
Comma 5
MORO - REALE - TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 105 - VILLA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 105 - VILLA