Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 858, concernente la proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;
Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare norme per la ulteriore proroga dei termini suddetti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Il secondo comma dell'art. 36 della legge 31 maggio 1964, n. 357, modificato dalla legge 9 ottobre 1964, n. 858, è sostituito dai due seguenti:
"In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi, oltre trentasei mesi dalla data della catastrofe.
Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, sorti prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultano danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso sino al 9 ottobre 1966".
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto che ha effetto dal 10 ottobre 1965, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 11 ottobre 1965
Comma 4
SARAGAT
Comma 5
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 70. - VILLA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 70. - VILLA