DECRETO-LEGGE

D.L. 900/1967 - DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1967, n. 900

DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1967, n. 900

Numero 900 Anno 1967 GU 14.10.1967 Codice 067U0900

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare per altri due anni le disposizioni legislative concernenti la sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Con effetto dal 10 ottobre 1967, sono prorogate al 31 dicembre 1969 le disposizioni di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, quali risultano ulteriormente modificate con la legge 29 maggio 1967, n. 370, concernenti la sospensione della applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana indicati al punto V, lettera a) e b), dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, nonchè l'applicazione dell'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata prevista dall'art. 3 del citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118.

Art. 2

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Art. 3

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Comma 1


In tutti i casi in cui le vigenti norme, in materia doganale e di imposte di fabbricazione, prescrivono la vigilanza permanente da parte dei militari della Guardia di finanza, l'Amministrazione finanziaria, su proposta dei competenti Comandi di Corpo, può consentire che il relativo servizio venga organizzato ed attuato con particolari accorgimenti che non richiedano la continua presenza dei militari stessi.

Art. 4

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Comma 1


Il presente decreto, salva la diversa decorrenza stabilita dall'art. 1, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1967

Comma 4

SARAGAT

Comma 5

MORO - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI - ANDREOTTI - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 54. - DI PRETORO