DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1967, n. 8

Numero 8 Anno 1967 GU 04.02.1967 Codice 067U0008

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni relative alla riapertura della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze il cui funzionamento è rimasto sospeso dal 4 novembre 1966 in conseguenza delle recenti alluvioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


L'ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze, il cui funzionamento è sospeso dal 4 novembre 1966 per causa di forza maggiore conseguente all'evento calamitoso di cui al decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, viene riaperto al pubblico alle ore otto del settimo giorno feriale successivo alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

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Comma 1

((Per gli effetti di cui agli articoli seguenti è pubblicato, unitamente al presente decreto, l'elenco dei registri che risultano non danneggiati dall'alluvione del 3 novembre 1966.
Con successivi decreti del Ministro per la grazia e giustizia verranno pubblicati gli elenchi dei registri restaurati, in essi compresi anche quelli nei quali non sia stata possibile la ricostituzione di tutte le formalità a cura del conservatore))
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Art. 2-bis

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Comma 1

((Per la ricostituzione dei registri, degli atti e delle formalità distrutte o deteriorate in conseguenza della alluvione del 3 novembre 1966 si applicano le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 770, in quanto compatibili con il presente decreto))
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Art. 3

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Comma 1


Il Conservatore dei registri immobiliari di Firenze dalla data di riapertura indicata nel precedente articolo 1 deve eseguire iscrizioni e trascrizioni su registri di nuovo impianto.
Deve del pari eseguire le annotazioni su registri che, secondo gli elenchi di cui all'art. 2, risulteranno utilizzabili.
((Per le formalità, invece, da eseguire sui registri non ancora completamente utilizzabili, procederà all'annotazione della domanda sul registro generale d'ordine rimandando l'esecuzione della formalità al momento in cui detti registri potranno essere utilizzabili.))

Della inserzione sul registro generale d'ordine e del rinvio dell'esecuzione delle formalità il Conservatore farà menzione sulla nota che restituirà alla parte.
((Il Conservatore deve, inoltre, rilasciare certificazioni, dichiarazioni e copie, eseguire le menzioni previste dalla legge e consentire le ispezioni di cui al comma secondo dell'articolo 2673 del Codice civile, limitatamente ai registri di cui all'articolo 2.
Dovrà, altresì, consentire la visura delle tavole alfabetiche in presenza di un dipendente della Conservatoria dei registri immobiliari.))
((Gli effetti giuridici delle formalità richieste decorrono dalla loro annotazione sul registro generale d'ordine.))

Art. 4

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Comma 1

((Per le rinnovazioni di ipoteche che il Conservatore dei registri immobiliari è tenuto ad eseguire d'ufficio, il termine previsto dall'articolo 2847 del Codice civile è sospeso per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.))

Art. 5

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Comma 1


In tutti i casi in cui, per causa di forza maggiore riferibile all'evento calamitoso di cui all'art. 1, il Conservatore dei registri immobiliari non possa provvedere agli adempimenti richiestigli, deve rilasciare, su istanza della parte interessata, un'attestazione, in carta semplice, contenente il motivo del rifiuto.
In caso di contestazione la parte, entro cinque giorni dal rifiuto, deve fare accertare lo stato dei registri da un notaio che redigerà processo verbale in carta non bollata.

Art. 6

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Comma 1


La rilegatura dei registri della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze danneggiati dalla alluvione è curata dal Provveditorato generale dello Stato e grava sui fondi del capitolo 2042 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1967.

Art. 7

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Comma 1


Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alla Camera per la sua conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1967

Comma 4

SARAGAT

Comma 5

MORO - REALE - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 12. - VILLA.