Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare disposizioni relative all'ammissione ai corsi delle facoltà di magistero;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
In deroga alle disposizioni di cui all'art. 224 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-1969 ha luogo senza l'esame di concorso previsto dalla citata norma del testo unico.
Art. 2
#Comma 1
Per la durata di validità del presente decreto si applicano agli studenti iscritti alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero le norme vigenti per gli studenti iscritti alle altre facoltà universitarie.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 22 dicembre 1968
Comma 4
SARAGAT
Comma 5
RUMOR - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 90. - GRECO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 90. - GRECO