DECRETO-LEGGE

D.L. 18/1968 - DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1968, n. 18

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1968, n. 18

Numero 18 Anno 1968 GU 31.01.1968 Codice 068U0018

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
Visto il decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, convertito nella legge 10 novembre 1967, n. 1027, concernente interventi a sostegno del prezzo del formaggio "grana" mediante acquisti di partite di tale prodotto da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per autorizzare l'A.I.M.A. ad acquistare ulteriori partite di formaggio "grana" allo scopo di sostenere il prezzo del suindicato prodotto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Il quantitativo di formaggio grana (grana padano e parmigiano reggiano) di qualità "scelto, 0,1" di produzione 1967 che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) è stata autorizzata ad acquistare presso latterie e caseifici sociali ed altri organismi associati di produttori agricoli con il decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, convertito con la legge 10 novembre 1967, n. 1027, è elevato fino ad un massimo di quintali 200 mila.
Per il prelevamento delle somme occorrenti per i maggiori acquisti di cui al precedente comma, fino alla concorrenza di altri 10.000 milioni di lire, si applicano le norme dell'art. 5 del citato decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801.

Art. 2

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Comma 1


L'autorizzazione di spesa di lire 500 milioni prevista dall'art. 6 del decreto-legge 16 settembre 1967, n. 801, è aumentata di lire 300 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere versata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.
All'onere di cui al precedente comma si provvede con le entrate provenienti dalla gestione di olii di semi "surplus" condotta per conto dello Stato.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1968

Comma 4

SARAGAT

Comma 5

MORO - RESTIVO - PIERACCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 18. - GRECO