DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 1 maggio 1970, n. 192

Numero 192 Anno 1970 GU 04.05.1970 Codice 070U0192

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di fissare i termini massimi della custodia preventiva per tutta la sua durata;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

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Comma 2

Art. 272. - (Durata massima della custodia preventiva).
La durata della custodia preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:
1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;
2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.
Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perchè si proceda con istruzione formale.
Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.
((Se la sentenza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.
L'imputato deve essere altresì scarcerato se non è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna e la durata complessiva della custodia preventiva ha oltrepassato il doppio dei termini indicati nei numeri 1) e 2) del presente articolo.
I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto all'osservazione per perizia psichiatrica.
Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto all'imputato uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.
Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.
Si osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.
Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato od ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto))
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Art. 2

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Comma 1


L'art. 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
Art. 275. - (Scarcerazione dopo condanna a pena detentiva).
Con la sentenza di condanna a pena detentiva anche se soggetta ad impugnazione non può essere ordinata la scarcerazione dell'imputato, salvo che siano decorsi
((i termini indicati nel quinto comma dell'articolo 272, valutati in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza))
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Quando però si tratta di pena che il giudice dichiara completamente scontata per effetto della custodia preventiva l'imputato è immediatamente scarcerato.

Art. 3

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Comma 1

Disposizione transitoria

Comma 2

I termini di custodia preventiva relativi alla fase del giudizio e ai vari gradi di questo, previsti nel , nei procedimenti in corso, decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
((La durata complessiva della custodia preventiva non può superare di più della metà i termini previsti nel quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, salvi i casi di imputazione per i delitti contemplati negli articoli 422, 438, 439, 575, 576, 577, 628, ultimo comma, 629, ultimo comma, e 630 del codice penale, nei quali non può superare il doppio dei termini stessi))
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Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà nello stesso giorno presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 1 maggio 1970

Comma 4

SARAGAT

Comma 5

RUMOR - REALE

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 57. - IZZI