DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1971, n. 1121

Numero 1121 Anno 1971 GU 29.12.1971 Codice 071U1121

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di fissare al 1 aprile 1972 la data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


I decreti legislativi, emanati in forza della delega di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per regolare il passaggio alle regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'art. 117 della Costituzione, hanno effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative; dal 1 aprile 1972.
Dalla stessa data avrà inizio l'esercizio da parte delle regioni delle funzioni trasferite e sarà provveduto alla iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che per l'anno 1972 viene ragguagliato ai nove dodicesimi dell'importo risultante dall'applicazione delle norme contenute nello stesso articolo.

Art. 2

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Comma 1


Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni relative all'iscrizione del fondo comune ed alla soppressione o riduzione degli stanziamenti iscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri, competenti, in ottemperanza a quanto stabilito nei decreti legislativi di cui all'art. 1.

Art. 3

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Comma 1


Le Amministrazioni dello Stato, sui fondi iscritti nei rispettivi stati di previsione per l'anno 1972, relativi a funzioni da trasferire alle regioni nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, possono assumere impegni fino a concorrenza dei tre dodicesimi degli stanziamenti risultanti dallo schema di bilancio di previsione per lo stesso anno 1972 presentato al Parlamento il 31 luglio 1971 e dalle successive variazioni apportate con decreti del Ministro per il tesoro per l'attuazione di particolari provvedimenti legislativi.

Art. 4

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e viene presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1971

Comma 4

SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO - FERRARI-AGGRADI - PRETI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 152. - POLIFRONI