DECRETO-LEGGE

D.L. 427/1973 - DECRETO-LEGGE 24 luglio 1973, n. 427

DECRETO-LEGGE 24 luglio 1973, n. 427

Numero 427 Anno 1973 GU 24.07.1973 Codice 073U0427

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disciplinare i prezzi dei beni di largo consumo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


I prezzi di vendita alla produzione, alla distribuzione e al consumo dei beni di cui al successivo art. 2 non possono superare sino al 31 ottobre 1973 quelli praticati al 16 luglio 1973 salvo quanto disposto al secondo comma dell'art. 2.
I comitati provinciali prezzi, quando sia necessario, accertano i prezzi praticati alla suddetta data, avvalendosi anche dei listini, tenuto conto di eventuali abbuoni e di sconti di uso, delle fatture, delle scritture contabili tenute dalle imprese nonchè considerando il rapporto tra i prezzi alla produzione, i prezzi alla distribuzione, i prezzi al consumo.
Ogni variazione in aumento dei prezzi di vendita alla produzione e alla distribuzione successivamente al 16 luglio 1973 è priva di effetto per le prestazioni non ancora eseguite alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Gli esercenti sono tenuti ad affiggere, in modo ben visibile dal pubblico, nei locali di vendita il listino dei prezzi al consumo praticati al 16 luglio 1973 dei beni sottoposti alla disciplina del presente decreto.
Copia del listino affisso deve essere depositata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici comunali che ne rilasciano ricevuta. Essa può essere anche spedita per raccomandata con avviso di ricevimento nell'indicato termine ai detti uffici.
Il listino e la copia devono essere sottoscritti dallo imprenditore.

Art. 2

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Comma 1


I beni sottoposti alla disciplina del presente decreto, qualsiasi sia il tipo e la qualità dei medesimi, sono:
1) carni fresche di qualunque specie animale;
2) poste alimentari secche;
3) risone e riso;
4) olii di oliva;
5) olii di semi;
6) burro;
7) margarina;
8) formaggi in genere;
9) salumi e prosciutti;
10) lardo salato e strutto;
11) baccalà e stoccafisso secchi e bagnati;
((12) pollame macellato;
13) conigli macellati;))

14) prodotti alimentari conservati comunque confezionati o venduti, anche sfusi;
15) prodotti alimentari surgelati: pesci interi, prodotti della pesca in confezioni, verdura e ortaggi in confezioni, carni in confezioni comunque preparate;
16) acque minerali;
17) birra, vino comune da pasto sfuso e in bottiglia 18) alimenti dietetici per l'infanzia;
19) saponi da bucato e da toeletta;
20) detersivi;
21) gas liquefatto in bombole, escluso quello per autotrazione.
I prezzi dei beni di cui al n. 1) del precedente comma, possono essere variati anche prima della data del 31 ottobre 1973 in relazione alla
((normativa e prezzi comunitari))
sugli scambi tra i Paesi membri e con i Paesi terzi.
Il provvedimento dei conseguenti adeguamenti da apportare ai prezzi sul mercato interno per i suddetti beni è adottato dai Comitati provinciali dei prezzi previe direttive del Comitato interministeriale prezzi.
Le farine di grano duro e di grano tenero sono sottoposte alla disciplina dei prezzi secondo le norme del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 347, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3

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Art. 4

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Comma 1


Le modalità di esecuzione dei controlli per l'applicazione delle norme del presente decreto sono emanate con decreto del Presidente del Comitato interministeriale prezzi o del Ministro delegato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Con il decreto di cui al precedente comma potranno essere previste forme di pubblicità obbligatoria per i prezzi alla produzione e alla distribuzione.
La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è esercitata dai comitati provinciali prezzi, coordinati dal Comitato interministeriale prezzi.

Art. 5

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Comma 1


A partire dal 1 novembre 1973 e fino al 31 luglio 1974 le imprese che producono o importano i beni indicati all'art. 2, comma primo del presente decreto, nonchè le rispettive organizzazioni di categoria, possono presentare domanda al Comitato interministeriale prezzi per procedere ad eventuali aumenti dei prezzi. La domanda deve essere corredata dalla documentazione relativa alle variazioni di costo intervenute e alle condizioni di mercato.
Il Comitato interministeriale prezzi provvede sulla base dei criteri e delle direttive stabilite dal Comitato interministeriale programmazione economica.
Il Comitato interministeriale programmazione economica può indicare per singole merci o per gruppi di merci criteri per determinare la misura del trasferimento dei costi sui prezzi con riferimento alla situazione del mercato e alla organizzazione delle imprese.
Trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al primo comma senza che al Comitato interministeriale prezzi abbia provveduto, la domanda si intende accolta.
Il Comitato interministeriale prezzi può provvedere a partire dal decimo giorno anteriore alla scadenza del termine di sessanta giorni previsto nel comma precedente anche se non siano intervenute direttive del Comitato interministeriale programmazione economica.

Art. 6

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Comma 1


A partire dal 1 novembre 1973 e fino al 31 luglio 1974 la differenza, esistente al 16 luglio 1973 tra i prezzi alla distribuzione o al consumo e i prezzi alla produzione o alla importazione può essere variata in aumento con determinazione del comitato provinciale prezzi, sulla base della decisione del Comitato interministeriale prezzi, d'ufficio o su istanza delle organizzazioni di categoria.
Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 5.

Art. 7

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Comma 1


L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, deve, ove necessario e su autorizzazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, svolgere attività per la regolazione del mercato interno del grano, delle carni bovine, del burro, dei formaggi parmigiano reggiano, grana padano, pecorino romano e dei mangimi destinati all'alimentazione del bestiame mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero e successiva immissione regolata sul mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE.
Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente comma l'A.I.M.A. potrà avvalersi di cooperative, di consorzi o di loro organizzazioni, di enti pubblici o di altri operatori riconosciuti idonei con le procedure previste dall'art. 12 della legge 13 maggio 1966, n. 303.
Alle operazioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 144, sul finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.
((4))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 14 agosto 1982, n. 610 ha disposto (con l'art. 19) che il presente articolo viene sostituito dalle disposizioni della L. 610/1982.

Art. 8

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Comma 1


Chiunque vende o pone in vendita i beni di cui allo art. 2 a prezzi superiori a quelli stabiliti a norma del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 50.000 a lire 10 milioni e di altra somma pari al doppio dell'importo lucrato in conseguenza della illecita maggiorazione di prezzo.
Nei casi di infrazione ripetuta è disposta la sospensione, per un periodo non inferiore a 10 giorni, della autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.
Nei casi di particolare gravità può essere disposta la revoca dell'autorizzazione predetta.
Le infrazioni sono accertate d'ufficio, anche su denuncia dei consumatori.

Art. 9

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Comma 1


L'esercente che viola le disposizioni di cui all'art. 1, comma quarto, è punito con la sanzione amministrativa da L. 20.000 a lire 200.000.
La stessa sanzione è applicata per le infrazioni alle forme di pubblicità obbligatoria disposte ai sensi del secondo comma dell'art. 4.

Art. 10

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Comma 1


Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono applicate dal Prefetto. Si osservano le disposizioni degli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.
((Se sia stata emessa dal prefetto ingiunzione per la violazione di disposizioni del presente decreto e successivamente si accerti che ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1967, n. 317, la sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione può essere disposta soltanto dal giudice penale, al quale il pretore trasmette gli atti nel caso in cui sia stata già proposta opposizione))
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Art. 11

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 24 luglio 1973

Comma 4

LEONE

Comma 5

RUMOR - DE MITA -
TAVIANI - ZAGARI -
GIOLITTI - FERRARI-AGGRADI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 239, foglio n. 43. - CARUSO