Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di disciplinare i prezzi di beni prodotti e distribuiti da imprese di grandi dimensioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Le imprese commerciali produttrici o distributrici di beni individuali in base a peso, a misura o a quantità, che hanno avuto nel primo semestre del 1973 un volume di affari, determinato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, superiore a lire cinque miliardi, devono depositare presso il CIP il listino di cui all'articolo successivo nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
Non sono tenute al deposito le imprese commerciali che producono o distribuiscono esclusivamente beni i cui prezzi sono assoggettati ad altra disciplina.
Art. 2
#Comma 1
I listini devono indicare i prezzi dei beni per unità o per peso o per misura alla data del 28 giugno 1973, specificando eventuali abbuoni e sconti di uso.
I listini devono essere sottoscritti dall'imprenditore.
Art. 3
#Comma 1
Fino al 30 giugno 1974 ogni variazione dei prezzi indicati nei listini depositati ai sensi dell'art. 1 deve essere preceduta da comunicazione notificata al CIP.
Le variazioni hanno effetto con decorrenza successiva di sessanta giorni dalla notificazione di cui al primo comma, sempre che la proposta di variazione non sia respinta con provvedimento motivato del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, vice presidente del CIPE, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su relazione degli uffici del CIP.
Durante il decorso del termine di sessanta giorni, su richiesta della impresa, possono essere concordate variazioni di prezzo approvate con provvedimento adottato con le forme e le modalità previste nel comma precedente, che ne indica anche la decorrenza.
Art. 4
#Comma 1
Ogni variazione di aumento dei prezzi, indicati nei listini, successivamente al 28 giugno 1973 è priva di effetto per le prestazioni non ancora eseguite alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Art. 5
#Comma 1
La violazione delle norme di cui agli articoli 1, primo comma, e 3, primo comma, nonchè la omessa indicazione di alcuni beni nei listini sono punite con l'ammenda da lire 1 milione a lire 100 milioni.
La indicazione nei listini di prezzi non corrispondenti a quelli effettivamente praticati alla data del 28 giugno 1973 è punita con l'ammenda da 1 milione a lire 150 milioni.
La vendita o la messa in vendita di beni a prezzi superiori a quelli indicati nei listini o in difformità dell'art. 3 è punita con l'ammenda fino a lire 150 milioni, aumentata di una somma pari al triplo dell'importo lucrato in conseguenza della illecita maggiorazione di prezzo.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 24 luglio 1973
Comma 4
LEONE
Comma 5
RUMOR - GIOLITTI - ZAGARI - LA MALFA - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 50. - CARUSO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 50. - CARUSO