Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 31 dicembre 1973 l'obbligo del versamento dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, allo scopo di evitare, a partire dal 1 agosto 1973, l'interruzione del gettito contributivo destinato al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Articolo unico
Comma 2
I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni sono versati, fino al 31 dicembre 1973, nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 3
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 4
Dato a Roma, addì 24 luglio 1973
Comma 5
LEONE
Comma 6
RUMOR - BERTOLDI - GIOLITTI - LA MALFA - LAURICELLA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 47. - CARUSO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 47. - CARUSO