Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Rilevata la necessità e l'urgenza di modificare le disposizioni contenute nel codice postale e delle telecomunicazioni in materia di variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
L'art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:
"Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali".
Art. 2
#Comma 1
((Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il saggio di interesse fissato con decreto ministeriale 18 settembre 1974 per i buoni postali fruttiferi della serie emessa dal 1 ottobre 1974 sarà esteso, con effetto dalla stessa data, ai buoni di tutte le precedenti serie))
.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 30 settembre 1974
Comma 4
LEONE
Comma 5
RUMOR - TOGNI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 1. - CARUSO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 1. - CARUSO