DECRETO-LEGGE

D.L. 255/1974 - DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 255

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 255

Numero 255 Anno 1974 GU 08.07.1974 Codice 074U0255

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di dettare norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 e n. 1495/74 concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

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Comma 1

Tutti coloro che, alle ore zero del 1° luglio 1974, detenevano, a qualsiasi titolo, zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppi di zucchero o fossero destinatari dei prodotti stessi in corso di trasporto per quantità superiori a 500 kg. debbono versare gli importi riferiti a 100 kg. netti di cui all'allegata tabella.
((La quantità di zucchero, soggetta al contributo di cui al comma precedente, è determinata con esclusione delle scorte di esercizio.
Si considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975. Le aziende a carattere stagionale hanno facoltà di assumere come scorta di esercizio un quantitativo di zucchero pari al consumo del mese di luglio 1974, nel limite in cui non superi il 50 per cento del consumo complessivo del periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975))
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Art. 2

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Comma 1


Le somme dovute in applicazione del precedente articolo 1 debbono essere versate, entro il 30 settembre 1974, alla Cassa conguaglio zucchero secondo le modalità che saranno stabilite dalla Cassa stessa.
((La Cassa predetta distribuirà dette somme direttamente a tutti i bieticoltori entro il 31 dicembre, secondo le modalità che saranno determinate dal Comitato interministeriale dei prezzi.))

Art. 3

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Comma 1


Sono esonerati dall'obbligo del pagamento di cui all'art. 1 coloro che detengono i prodotti di cui all'articolo stesso in quanto facenti parte dei contingenti che fruiscono di un regime speciale a Gorizia e nella regione Valle d'Aosta.
Sono altresì esonerati i detentori di prodotti che si trovano sotto il regime doganale della temporanea importazione. Qualora i prodotti stessi siano successivamente nazionalizzati, saranno considerati, ai fini del pagamento di cui all'art. 1, come prodotti di importazione.

Art. 4

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Comma 1

L'inosservanza delle disposizioni del presente decreto-legge è punita con l'ammenda di L. 500 per ogni chilogrammo di prodotto detenuto alle ore zero del 1° luglio 1974, per il quale non sia stato pagato entro il 30 settembre 1974 l'importo di cui all'art. 1.
La stessa pena si applica a chi non abbia ottemperato all'obbligo disposto con l'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1495/74 del 14 giugno 1974.

Art. 4-bis

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Art. 5

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 8 luglio 1974

Comma 4

LEONE

Comma 5

RUMOR - DE MITA - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 41. - CORAZZINI