DECRETO-LEGGE

D.L. 214/1974 - DECRETO-LEGGE 31 maggio 1974, n. 214

DECRETO-LEGGE 31 maggio 1974, n. 214

Numero 214 Anno 1974 GU 06.06.1974 Codice 074U0214

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per avviare alla distillazione i vini da pasto eccedenti sul mercato al fine di alleggerire il mercato stesso;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Alle cantine sociali ed agli altri enti ed organismi cooperativi ed associativi di produttori agricoli che, nei
((novanta))
giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, cedono alle distillerie i vini da pasto da essi prodotti è concesso, per ogni grado ettolitro di vino consegnato, un contributo di L.
((400))
.
Sono vini da pasto quelli che rientrano nella definizione di cui al punto 10 dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 16 LUGLIO 1974, N. 294))
.

Art. 2

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Comma 1


La introduzione dei vini nelle distillerie deve avvenire entro i termini stabiliti nel precedente art. 1 ed essere comprovata da apposite bollette di consegna, convalidate dagli U.T.I.F. competenti per territorio, dalle quali devono risultare tra l'altro i quantitativi dei prodotti consegnati e presi regolarmente in carico sul registro mod. C/41, nonchè la gradazione alcolometrica degli stessi.
Le domande per ottenere il contributo vanno inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui al precedente art. 1.

Art. 3

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Comma 1


Al pagamento del contributo provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla base delle domande presentate, corredate dalle bollette di consegna del prodotto alle distillerie.

Art. 4

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Comma 1


All'onere di lire
((12.6))
miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con quota delle maggiori entrate per imposta di fabbricazione sugli spiriti connesse all'avvio alla distillazione dei vini da pasto.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 31 maggio 1974

Comma 4

LEONE

Comma 5

RUMOR - BISAGLIA -
GIOLITTI - TANASSI -
COLOMBO - De MITA

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 8. - CARUSO