Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenute la necessità e l'urgenza di emanare norme relative alla giustizia penale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
L'ultimo comma dell'art. 538 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"La Corte di cassazione decide in ogni caso nel merito, senza pronunciare annullamento, quando occorre applicare disposizioni di legge più favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assumere nuove prove, diverse dall'esibizione di documenti".
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 20 aprile 1974
Comma 4
LEONE
Comma 5
RUMOR - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 89. - CARUSO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 89. - CARUSO