DECRETO-LEGGE

D.L. 687/1975 - DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1975, n. 687

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1975, n. 687

Numero 687 Anno 1975 GU 30.12.1975 Codice 075U0687

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in relazione alle particolari esigenze di servizio delle forze di polizia, di disporre la riapertura dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato, di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


In deroga al disposto del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, gli appartenenti al personale civile e militare della pubblica sicurezza, gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato possono, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, revocare le domande di collocamento a riposo presentate ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
Salvi gli effetti di cui al precedente comma, rimangono immutati i contingenti dei collocamenti a riposo già stabiliti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355.

Art. 2

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Comma 1


Per il personale di cui al precedente articolo, già compreso nel contingente di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, per il quale è previsto il collocamento a riposo dal 1 gennaio 1976, i relativi provvedimenti di cessazione dal servizio, salvo per coloro che siano raggiunti dai limiti di età, rimangono sospesi fino allo scadere del termine per la presentazione delle domande di revoca indicate nel precedente art. 1.

Art. 3

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1975

Comma 4

LEONE

Comma 5

MORO - GUI - REALE - VISENTINI - COLOMBO - FORLANI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 5