Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;
Visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del consiglio del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di avviare alla distillazione un quantitativo di mele di produzione 1975, al fine di non appesantire il mercato con le eccedenze giacenti nei magazzini;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Le agevolazioni previste dall'art. 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364, si applicano alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che dal
((15 dicembre 1975))
provvedano a ritirare dal mercato, in base al regolamento (CEE) n. 1035/72 del consiglio del 18 maggio 1972, e successive modifiche, mele non assorbibili dal mercato stesso,
((nel limite massimo di 2 milioni e mezzo di quintali))
complessivi, avvalendosi delle disposizioni del predetto regolamento (CEE) per l'avvio del prodotto alla distillazione, per la produzione di alcool, sotto il controllo dell'A.I.M.A. e con le procedure disposte a tal fine dai regolamenti comunitari.
Con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per le finanze per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, saranno emanati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme e criteri per la sua sollecita attuazione.
Art. 2
#Comma 1
Al riparto, tra le organizzazioni richiedenti, del suddetto quantitativo di prodotto provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste
((sentito il parere delle regioni))
in base alle domande a tal fine presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente articolo ed ai quantitativi di prodotto effettivamente consegnati alle distillerie.Comma 2
Al pagamento dei compensi integrativi spettanti ai sensi del precedente articolo provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 3
#Comma 1
((All'onere di lire 3.300 milioni))
derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede con quota delle maggiori entrate per imposta di fabbricazione sugli spiriti connesse all'avvio alla distillazione delle mele nei limiti previsti.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 24 dicembre 1975
Comma 4
LEONE
MORO - MARCORA
- ANDREOTTI - VISENTINI
- COLOMBO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 4
MORO - MARCORA
- ANDREOTTI - VISENTINI
- COLOMBO - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1975
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 4