Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni transitorie alla legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Appartiene alla corte d'assise di appello la competenza a decidere sull'appello proposto contro le sentenze della corte d'assise, pronunciate in base al primo capoverso dell'art. 29 del codice di procedura penale anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 ottobre 1974, n. 497, contro la criminalità.
La Corte di cassazione, quando annulla con rinvio una sentenza pronunciata dalla corte d'assise d'appello, che ha deciso sull'appello proposto avverso le sentenze indicate nel comma precedente, rinvia il giudizio ad altra corte d'assise d'appello fra le più vicine.
Art. 2
#Comma 1
Qualora, secondo il codice di procedura penale, in seguito all'annullamento della sentenza impugnata, il giudizio debba nuovamente svolgersi innanzi al giudice di primo grado, la corte d'assise d'appello o la Corte di cassazione rinviano gli atti al tribunale territorialmente competente ovvero, quando ne è il caso, all'ufficio del pubblico ministero presso il predetto tribunale.
Art. 3
#Comma 1
Perdono efficacia di pieno diritto le sentenze e le ordinanze in conseguenza delle quali gli atti sono stati comunque trasmessi a un giudice che non è competente in base alle disposizioni degli articoli precedenti. L'autorità giudiziaria incompetente, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, trasmette gli atti a quella competente.
Nel caso però in cui la Corte di cassazione abbia disposto il rinvio alla corte d'appello, gli atti sono da questa trasmessi nuovamente alla stessa Corte di cassazione perchè designi, con ordinanza in camera di consiglio, la corte d'assise d'appello competente.
Art. 4
#Comma 1
Qualora, sull'impugnazione contro le sentenze indicate nel primo comma dell'art. 1, in luogo della corte d'assise d'appello, abbia pronunciato la corte d'appello, la Corte di cassazione, decidendo sull'impugnazione, annulla la pronuncia e rinvia il giudizio in conformità a quanto previsto nel secondo comma dello stesso art. 1.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 10 gennaio 1975
Comma 4
LEONE
Comma 5
MORO - REALE - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 107
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 107