DECRETO-LEGGE

D.L. 867/1976 - DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1976, n. 867

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1976, n. 867

Numero 867 Anno 1976 GU 31.12.1976 Codice 076U0867

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla rivalutazione delle disponibilità in oro detenute dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

#

Comma 1


La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi sono autorizzati a computare alla fine di ogni trimestre solare le proprie disponibilità in oro ad un valore determinato in base all'andamento delle quotazioni sul mercato internazionale, in conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 2

#

Comma 1


I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni di cui all'articolo precedente, qualunque ne sia l'utilizzo, non concorrono a formare in alcun caso il reddito imponibile sia della Banca d'Italia che dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3

#

Comma 1


Il saldo attivo risultante in sede di prima rivalutazione delle disponibilità auree della Banca d'Italia è destinato per una parte:
a) al rimborso dell'anticipazione straordinaria al Tesoro dello Stato;
b) alla costituzione da parte della Banca d'Italia di un fondo per la copertura di perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana.
La parte residua del saldo attivo medesimo nonchè le variazioni che risulteranno dalle successive valutazioni di cui all'art. 1, saranno dalla Banca d'Italia imputate ad apposito fondo di riserva per adeguamento della valutazione delle disponibilità in oro.
Il Ministro per il tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, provvederà con propri decreti a dare esecuzione a quanto previsto nel precedente primo comma.

Art. 4

#

Comma 1


Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia le convenzioni necessarie per dare attuazione al presente decreto; tali convenzioni saranno registrate gratuitamente.

Art. 5

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - STAMMATI -
PANDOLFI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 50