Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di maggiorare alcune aliquote in materia di imposte di registro, di bollo e di tasse sulle concessioni governative;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Sono elevate al 2 per cento le aliquote stabilite dall'art. 2, dall'art. 8 lettera c) e dall'art. 9 della parte prima della tariffa, allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive integrazioni e modificazioni.
Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.
Art. 2
#Comma 1
Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite in lire 50, 150, 300 e 700, per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modifiche, sono elevate, rispettivamente, a lire 100, 300, 500 e 1500. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicati nell'art. 13 della tariffa suddetta, è stabilito in lire 500.
((Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitari comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similare rilasciati dalle scuole ed università medesime.))
La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonchè i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati, sino a concorrenza della imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Art. 3
#Comma 1
L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'art. 9 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di lire 8 per le cambiali di cui alla lettera a) e di lire 5 per quelle indicate nella lettera b) dello stesso articolo.
Per i vaglia cambiali contemplati dall'art. 11 di detta tariffa, l'imposta proporzionale di bollo è determinata in lire 7 per ogni mille lire o frazione di lire mille.
Art. 3-bis
#Comma 1
((Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dal precedente articolo 3, senza applicazione di penalità, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.
Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi indicati dal precedente comma, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.))
All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.
Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi indicati dal precedente comma, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.))
Art. 3-ter
#Comma 1
((Le frazioni degli importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a L. 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a L. 50 o superiori a L. 50.
L'importo minimo dell'imposta suddetta è stabilito in L. 100.))
L'importo minimo dell'imposta suddetta è stabilito in L. 100.))
Art. 4
#Comma 1
Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 30%, con esclusione delle tasse previste dai numeri 53, 54, 55, 56, 115 e 125 della tariffa medesima, nonchè della imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.
Le frazioni dei nuovi importi di tassa inferiori a lire 500 o superiori a lire 500 ed inferiori a lire 1000 sono rispettivamente arrotondate alle lire 500 e 1000 superiori.
Gli aumenti stabiliti dal presente articolo si applicano alle tasse sulle concessioni governative che
Le frazioni dei nuovi importi di tassa inferiori a lire 500 o superiori a lire 500 ed inferiori a lire 1000 sono rispettivamente arrotondate alle lire 500 e 1000 superiori.
Gli aumenti stabiliti dal presente articolo si applicano alle tasse sulle concessioni governative che
((sono da corrispondere))
successivamente alla entrata in vigore del presente decreto-legge.
((Gli aumenti relativi a tasse da corrispondere entro il 31 dicembre 1976 possono essere versati, senza applicazione di penalità, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))
Comma 2
Art. 5.
Dal 1 gennaio 1977, il numero 84 della tariffa annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive
integrazioni e modifiche, e' sostituito dal seguente:
---->
Comma 3
Comma 4
<---- ((1))
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 21 febbraio 1977, n.36 ha disposto (con l'art.1) che"
All'articolo 5, nella tabella, seconda colonna, sono soppresse le
parole: , il trasferimento in altra zona e l'ampliamento."
Art. 5-bis
Comma 1
((La lettera a) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:
"a) venditori di generi di monopolio
del 4 per cento se tale ammontare non supera i 25 milioni e
del 2 per cento sull'ammontare eccedente i 25 milioni".))
"a) venditori di generi di monopolio
del 4 per cento se tale ammontare non supera i 25 milioni e
del 2 per cento sull'ammontare eccedente i 25 milioni".))
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1976
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì24 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 42
Registrato alla Corte dei conti, addì24 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 42