Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
I termini del 2 febbraio 1976 e del 1 gennaio 1977, previsti dagli articoli 61 e 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145 e già prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 e al 1 gennaio 1978 con il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito in legge con la legge 29 marzo 1976, n. 61, sono ulteriormente prorogati di
((dieci mesi))
.
Art. 2
#Comma 1
((Senza alcun pregiudizio per quanto possa essere disposto in materia con i decreti delegati previsti dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, nel limite massimo di 560 unità, presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono comandati da altre amministrazioni dello Stato o distaccati da enti pubblici nonchè da enti in via di soppressione, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, dipendenti di qualifica non dirigenziale o corrispondente che siano in possesso di titolo di studio idoneo per le specifiche mansioni da svolgere, nel numero, per il periodo di tempo e con le modalità da stabilirsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per il bilancio e la programmazione economica.
Il personale comandato o distaccato ai sensi del comma precedente è destinato in misura non inferiore al 90 per cento agli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione))
.
Il personale comandato o distaccato ai sensi del comma precedente è destinato in misura non inferiore al 90 per cento agli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione))
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1976
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - RUFFINI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 40
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 40