DECRETO-LEGGE

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1976, n. 832

Numero 832 Anno 1976 GU 17.12.1976 Codice 076U0832

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Testo vigente

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Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di favorire la ripresa dell'attività mineraria del bacino carbonifero del Sulcis;

Sulla

proposta del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Il fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le Aziende minerarie metallurgiche - EGAM, è incrementato di lire 8 miliardi mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 2 miliardi nell'anno 1976, di lire 3 miliardi nell'anno 1977 e di lire 3 miliardi nell'anno 1978.
Con l'importo di lire 8 miliardi di cui al precedente comma l'EGAM, attraverso apposita società
((. . .))
in compartecipazione con l'Ente minerario sardo EMSA, provvede alla
((. . .))
riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, nonchè ad assicurare la manutenzione delle miniere di Seruci e di Nuraxi Figus.
Le quote dello stanziamento di cui al primo comma saranno conferite dall'EGAM al capitale della società operativa costituita tra l'EGAM e l'EMSA, entro e
((non oltre trenta giorni))
dalla data dell'erogazione da parte del Ministero del tesoro.
Le eventuali riduzioni del capitale della società, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, saranno attualmente portate, per la quota di competenza dell'EGAM, in detrazione del fondo di dotazione dell'Ente, con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Art. 2

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Comma 1


Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente decreto vengono destinati i fondi autorizzati con il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320.
All'onere di lire 2 miliardi per l'anno 1976 e di lire 3 miliardi per l'anno 1977 si provvede con corrispondente riduzione del cap. 4554 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1976

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - BISAGLIA -
DONAT-CATTIN - MORLINO
- STAMMATI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 35