Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di favorire la ripresa dell'attività mineraria del bacino carbonifero del Sulcis;
Visto il decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320;
Sulla
proposta del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Il fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le Aziende minerarie metallurgiche - EGAM, è incrementato di lire 8 miliardi mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 2 miliardi nell'anno 1976, di lire 3 miliardi nell'anno 1977 e di lire 3 miliardi nell'anno 1978.
Con l'importo di lire 8 miliardi di cui al precedente comma l'EGAM, attraverso apposita società
((. . .))
in compartecipazione con l'Ente minerario sardo EMSA, provvede alla
((. . .))
riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, nonchè ad assicurare la manutenzione delle miniere di Seruci e di Nuraxi Figus.
Le quote dello stanziamento di cui al primo comma saranno conferite dall'EGAM al capitale della società operativa costituita tra l'EGAM e l'EMSA, entro e
((non oltre trenta giorni))
dalla data dell'erogazione da parte del Ministero del tesoro.
Le eventuali riduzioni del capitale della società, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, saranno attualmente portate, per la quota di competenza dell'EGAM, in detrazione del fondo di dotazione dell'Ente, con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Art. 2
#Comma 1
Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente decreto vengono destinati i fondi autorizzati con il secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320.
All'onere di lire 2 miliardi per l'anno 1976 e di lire 3 miliardi per l'anno 1977 si provvede con corrispondente riduzione del cap. 4554 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
#Comma 1
Il decreto-legge 22 aprile 1976, n. 127, convertito nella legge 10 maggio 1976, n. 320, è abrogato.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 10 dicembre 1976
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - BISAGLIA -
DONAT-CATTIN - MORLINO
- STAMMATI
DONAT-CATTIN - MORLINO
- STAMMATI
Comma 6
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 35
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 35