DECRETO-LEGGE

D.L. 799/1976 - DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1976, n. 799

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1976, n. 799

Numero 799 Anno 1976 GU 11.12.1976 Codice 076U0799

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CEE) n. 1162/76 del consiglio del 17 maggio 1976, recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato;
Visti, in particolare, di detto regolamento l'art. 2, che vieta, per il periodo dal 1 dicembre 1976 al 30 novembre 1978, qualsiasi nuovo impianto di varietà di viti per uva da vino, ad eccezione degli impianti indicati nel paragrafo 2 dello stesso articolo, e l'art. 3 che consente soltanto il reimpianto di varietà di viti raccomandate o autorizzate;
Attesa la necessità di adottare norme nazionali intese a stabilire le sanzioni per i trasgressori alle disposizioni comunitarie recate con il predetto regolamento (CEE) n. 1162/76;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare tempestivamente le disposizioni che consentano di adempiere gli obblighi derivanti dalla richiamata normativa comunitaria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste: Decreta:

Art. 1

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Comma 1

((Fino al 30 novembre 1978 l'impianto o il reimpianto di viti per uve da vino è subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorità regionale competente, che la rilascia con l'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1162/76 del consiglio del 17 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora l'impianto o il reimpianto siano effettuati in violazione di quanto previsto nel comma precedente o non siano conformi all'autorizzazione ottenuta, la competente autorità regionale dispone rispettivamente la estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni recate dall'autorizzazione.
Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente comma entro il termine fissato dall'autorità regionale competente, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore stesso il relativo costo.
Le attribuzioni previste nei commi precedenti sono affidate alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.))

Art. 2

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1976

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 34