DECRETO-LEGGE

D.L. 704/1976 - DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1976, n. 704

DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1976, n. 704

Numero 704 Anno 1976 GU 16.10.1976 Codice 076U0704

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Decreta:

Art. 1

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Comma 1

Manovre speculative su merci di largo consumo

Comma 2

((Dopo l'articolo 501 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 501-bis - (Manovre speculative su merci). - Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.
Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.
L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale.
La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza"))
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Art. 2

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Comma 2

((L'articolo 501 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 501 - (Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio).
Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici"))
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Art. 3

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 3

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 4

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1976

Comma 5

LEONE

Comma 6

ANDREOTTI - BONIFACIO

Comma 7

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 75