DECRETO-LEGGE

D.L. 675/1976 - DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1976, n. 675

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1976, n. 675

Numero 675 Anno 1976 GU 02.10.1976 Codice 076U0675

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di istituire un diritto speciale sulle cessioni di valuta e sui pagamenti verso l'estero;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

#

Comma 1


Fino al 15 ottobre 1976 incluso, sulle cessioni di valuta estera contro lire, a pronti o a termine, effettuata in favore dei residenti per il regolamento di operazioni autorizzate in via generale o particolare è dovuto un diritto speciale nella misura del dieci per cento della valuta nazionale corrisposta come controvalore della valuta estera ceduta.
Il diritto speciale è dovuto anche sui pagamenti all'estero effettuati dalle banche agenti per conto di residenti mediante addebitamenti di conti valutari, di conti autorizzati o di conti speciali in valuta nonchè sui pagamenti eseguiti mediante accreditamento di lire in conti di pertinenza estera.

Art. 2

#

Comma 1


Il diritto di cui al precedente articolo è dovuto dalle banche agenti, con obbligo di rivalsa, da effettuarsi all'atto dell'esecuzione dell'operazione, nei confronti del cessionario della valuta estera ovvero dal residente per conto del quale è eseguito il pagamento verso l'estero.
Il diritto speciale deve essere corrisposto mediante versamento alla sezione provinciale di tesoreria dello Stato nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede o la dipendenza della banca agente che ha effettuato l'operazione, entro il giorno successivo a quello di esecuzione dell'operazione medesima.
Con decreto del Ministro per il commercio con l'estero sono stabilite le modalità del versamento alla tesoreria dello Stato nonchè i dati e documenti relativi da trasmettere all'Amministrazione.
Le entrate derivanti dall'applicazione del diritto speciale affluiranno in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato.

Art. 3

#

Comma 1


Sono esclusi dal diritto speciale i pagamenti relativi alle seguenti operazioni:
importazione di frumento (tariffa doganale n. 10.01°);
importazione di stampa estera quotidiana e periodica;
rimborsi e pagamenti di interessi relativi a prestiti ricevuti dall'estero;
corresponsione a non residenti di pensioni e risparmi nonchè altre prestazioni derivanti da assicurazioni sociali e contributi alimentari dovuti per legge;
trasferimenti di stipendi ad agenti italiani all'estero;
assegnazioni ad espatriandi, nei limiti previsti di lire 5 milioni a persona oltre l'assegnazione turistica;
erogazioni, mediante accreditamenti in conti dell'estero, di crediti accordati in base alla legge 28 febbraio 1967, n. 131;
rimesse di risparmi su redditi di lavoro (rimesse di immigrati, ivi comprese le rimesse di risparmi di lavoratori non residenti, in temporaneo soggiorno in Italia);
accreditamenti in conti esteri di compagnie di navigazione marittima ed aerea di ricavi derivanti dalla vendita di biglietti di passaggio e di trasporto merci;
indennizzi di compagnie di assicurazioni per responsabilità civile di residenti verso non residenti, trasferimenti all'estero a seguito di sentenze passate in giudicato;
importazioni di reni artificiali e ricambi nonchè di prodotti emoderivati;
disinvestimenti esteri, redditi da investimenti esteri in Italia, nonchè il riconoscimento della pertinenza estera di beni e valori posseduti in Italia;
contributi ad organismi internazionali cui partecipa l'Italia;
pagamenti all'estero disposti dall'Italcable in relazione alla sua attività;
trasferimenti di diritti consolari;
estinzione di finanziamenti di valuta;
trasferimenti effettuati tramite l'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 4

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1976

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - OSSOLA

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 45