DECRETO-LEGGE

D.L. 162/1976 - DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 162

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 162

Numero 162 Anno 1976 GU 04.05.1976 Codice 076U0162

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1976, n. 164, concernente convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere agli adempimenti finanziari relativi allo svolgimento delle consultazioni elettorali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1


L'art. 28 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, è sostituito dal seguente:
"Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche ed amministrative dal fondo iscritto ai cap. 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo, Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico".

Art. 3

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Comma 1


Al maggiore onere complessivo delle spese derivanti dal presente decreto e di quelle consequenziali alla convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in relazione anche all'art. 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, valutato in lire 70 miliardi, si provvede, quanto a lire 34 miliardi, mediante l'utilizzazione delle somme stanziate sul cap. 6861 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, quanto a lire 6 miliardi, mediante corrispondente riduzione dal cap. 6854 del medesimo stato di previsione e, quanto a lire 30 miliardi, mediante utilizzazione delle maggiori entrate realizzate sul cap. 1026 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 3 maggio 1976

Comma 4

LEONE

Comma 5

MORO - COLOMBO -
ANDREOTTI

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 57