DECRETO-LEGGE

D.L. 76/1976 - DECRETO-LEGGE 1 aprile 1976, n. 76

DECRETO-LEGGE 1 aprile 1976, n. 76

Numero 76 Anno 1976 GU 06.04.1976 Codice 076U0076

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni per l'applicazione dell'accordo, annesso al presente decreto, stipulato il 29 marzo 1976 dal Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana col Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America relativo alla reciproca assistenza alle autorità giudiziaria o di polizia dei due Stati in ordine alle presunte attività commerciali illecite svolte in Italia dalla società Lockheed e da società sussidiarie o ad essa affiliate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'interno; Decreta:

Art. 1

#

Comma 1


Nel presente decreto l'espressione accordo designa l'accordo, di cui in premessa, stipulato il 29 marzo 1976 tra il Ministero di grazia e giustizia della Repubblica italiana e il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America per la reciproca assistenza nelle indagini giudiziarie e di polizia relative ad accertamenti di asseriti illeciti nelle attività commerciali in Italia della società Lockheed e di altre ad essa sussidiarie o affiliate.
Ai fini del presente decreto si considerano autorità giudiziaria ad ogni effetto anche gli organi costituiti per i procedimenti di accusa previsti dall'art. 96 della Costituzione.

Art. 2

#

Comma 1


Ai fini e nei limiti previsti dall'accordo, il Ministro per la grazia e giustizia, su domanda delle competenti autorità giudiziarie e di polizia, richiede al Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti le informazioni e documentazioni, ritenute utili ai fini delle indagini svolte dalle autorità suddette in procedimenti penali, civili o amministrativi concernenti presunti illeciti relativi alle attività commerciali svolte in Italia dalla società Lockheed e da società sussidiarie o ad essa affiliate.
Gli atti così acquisiti, sono consegnati dal Ministro per la grazia e giustizia alle autorità richiedenti previa apposizione a fronte di stampigliatura che ne richiami il carattere riservato e la soggezione alla disciplina d'uso prevista dal presente decreto.
Le autorità che ne ottengano la consegna devono salvaguardare il carattere riservato degli atti, non possono comunicarli a terzi nè usarli se non ai fini di procedimenti su indicati e nel rispetto di quanto prescritto nel successivo articolo.

Art. 3

#

Comma 1


L'autorità giudiziaria e quella di polizia non possono fare uso a nessun effetto nei procedimenti penali, civili o amministrativi degli atti acquisiti ai sensi del precedente articolo, se non dopo che il Ministro per la grazia e giustizia, al quale debbono darne notizia, abbia loro comunicato di avere proceduto alla consultazione del Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti come prescritto per le due Parti dal paragrafo 6 dell'accordo.

Art. 4

#

Comma 1


Gli interrogatori assunti negli Stati Uniti d'America di persone ivi residenti dalle autorità giudiziaria e di polizia italiane sono validi a tutti gli effetti nei procedimenti penali, civili e amministrativi previsti nel presente decreto a condizione che siano osservate per l'assunzione le modalità e le garanzie prescritte dall'accordo.
Sono valide agli stessi effetti suindicati le deposizioni testimoniali, le dichiarazioni e i documenti acquisiti negli Stati Uniti d'America col rispetto delle norme di procedura prescritte dalla legislazione italiana.

Art. 5

#

Comma 1


Ai soli fini previsti dall'accordo e nei limiti da esso stabiliti, le autorità giudiziaria e di polizia italiane sono tenute, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, in accoglimento delle domande pervenute dal Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America, a consegnare tutti gli atti indicati nel precedente art. 2.
È consentito altresì alle autorità giudiziaria e di polizia degli Stati Uniti di espletare, nel territorio della Repubblica, quanto indicato nell'articolo precedente nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'accordo e con l'osservanza delle procedure previste dalla legislazione dell'autorità procedente.

Art. 6

#

Comma 1


Le autorità giudiziaria o di polizia, richieste, ai sensi del precedente art. 5, di fornire informazioni o documenti, possono chiedere al Ministro per la grazia e giustizia di ritardare o rifiutare, come previsto dall'accordo, l'esecuzione della richiesta qualora questa possa interferire con un'inchiesta o un procedimento civile, penale o amministrativo in corso.

Art. 7

#

Comma 1


Oltre ciò che è espressamente previsto dalle disposizioni precedenti, è altresì consentito alle autorità giudiziaria e di polizia italiane il compimento di quant'altro necessario per l'esecuzione dell'accordo.

Art. 8

#

Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 10 aprile 1976

Comma 4

LEONE

Comma 5

MORO - BONIFACIO - RUMOR - COSSIGA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 67